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A volte basta la deplorevole condotta di un singolo scellerato per macchiare l’onore e la reputazione degli oltre 100mila carabinieri che prestano fedelmente servizio nell’Arma dei Carabinieri. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Procura di Milano ha infatti chiesto il rinvio a giudizio di un carabiniere accusato di aver rubato e rivenduto dati delle forze dell’ordine.

Scatta il reato di “frode informatica” con l’aggravante del “furto di identità digitale” (punito da due a sei anni) per chi sottrae fondi dall’home banking di una terza persona, qualsiasi sia il mezzo utilizzato per l’accesso: pin, chiavetta ecc. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 13559/2024.

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L’azione di aver anche solo predisposto un meccanismo di disturbo atto a impedire le comunicazioni fra terzi fa scattare il reato previsto dall’articolo 617 bis del Codice penale (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).

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In tema di reati informatici, il delitto di cui all'articolo 617-quinquies del Codice penale è assorbito in quello più grave di frode informatica ex articolo 640-ter del Cp nel caso in cui, installato il dispositivo atto a intercettare comunicazioni di dati informatici, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo di cui al primo reato nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode informatica.

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Con la sentenza 40295/2024, la Cassazione si è pronunciata chiarendo l’ambito di applicazione del reato di “accesso abusivo ad un sistema informatico” all’interno di un rapporto di lavoro, nella fattispecie in cui un respnsabile si era fatto dare da un’impiegata a lui gerarchicamente subordinata le credenziali di accesso al sistema informatico aziendale.

È illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della “copia forense” dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 31180/2024 accogliendo il ricorso dell’imputato.

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Il Tribunale che sancisce la totale illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro del PM, deve a sua volta disporre la restituzione delle copie forensi delle memorie contenenti i dati ivi registrati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38460 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una donna che aveva subito il sequestro di due telefoni cellulari nell'ambito di un procedimento contro ignoti per rivelazione del segreto d'ufficio.

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Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni investigative in altro procedimento non opera se il reato diverso accertato tramite le captazioni informatiche rientra nelle deroghe previste dallo stesso Codice di procedura penale. I criteri sono la connessione qualificata dei reati in base ai fatti storico-naturalistici per cui sono state inizialmentge autorizzate le intercettazioni. Quindi, il legame tra il reato inizialmente indagato e quello che emerge dalle captazioni deve essere un collegamento non puramente di risultato investigativo.

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Da una lite tra avvocati la Cassazione penale coglie l'occasione di chiarire che il socio che videoregistra in spazi condominiali dello stabile dove si trova lo studio comune o in spazi dell'area privata, ma aperti alla vista, non commette il reato di interferenza illecita nella vita privata dell'altro socio di cui lamenta il comportamento persecutorio. E tali registrazioni ben possono fondare la condanna per stalking se risultano decisive al netto di quelle inutilizzabili perché effettuate nello spazio privato dello studio.

Sotto la lente del Tribunale di Trieste tutti gli elementi tipici del reato di sostituzione di persona attraverso l'uso di dati anagrafici e fotografie di altro soggetto. Con sentenza del 24 maggio 2021 n. 681, il Tribunale ha condannato un uomo alla pena di tre mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali, senza concessione delle attenuanti generiche, per aver commesso il reato di sostituzione di persona, previsto dall'articolo 494 del Cp. Nel caso di specie, l'imputato aveva utilizzato i dati e le immagini del figlio per creare un proprio account su un noto social network e tramite il falso profilo aveva indotto in errore una ragazza disabile, convincendola a intraprendere con lui una relazione virtuale, a inviargli fotografie e a compiere atti sessuali.

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