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Sì all'uso di intercettazioni in altro procedimento se il reato che emerge si fonda sull'identità storica dei fatti

Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni investigative in altro procedimento non opera se il reato diverso accertato tramite le captazioni informatiche rientra nelle deroghe previste dallo stesso Codice di procedura penale. I criteri sono la connessione qualificata dei reati in base ai fatti storico-naturalistici per cui sono state inizialmentge autorizzate le intercettazioni. Quindi, il legame tra il reato inizialmente indagato e quello che emerge dalle captazioni deve essere un collegamento non puramente di risultato investigativo.

L'associazione in corruzione tra privati può ben emergere dall'attività degli inquirenti tesa ad accertare delitti contro la Pa

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Il furto d'identità con l'intelligenza artificiale

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