Inoltrare gli screenshot delle chat WhatsApp è una pessima abitudine e può violare la privacy
Come anche gli utenti meno esperti sanno, scattare un’istantanea di ciò che appare sul display del proprio cellulare è un gioco da ragazzi, e anche inoltrare tali schermate ad altri è talmente facile che la mania di condividere con altri gli screenshot delle chat di WhatsApp o altre app di messaggistica ha contagiato praticamente tutti.
Se a mostrare certi contenuti privi di dati personali altrui non c’è assolutamente niente di male in sé, e ognuno è libero di inoltrare ad altri tutto ciò che lo riguarda personalmente, il problema si pone invece quando nelle conversazioni o nelle immagini che si condividono è coinvolto qualcun altro che non è al corrente di tale divulgazione di informazioni che magari ci ha fornito ritenendo implicitamente che rimanessero riservate e confidenziali tra lui e noi, e la questione si complica ulteriormente se nel contenuto vi sono dati di natura sensibile, riguardanti abitudini sessuali, dati sulla salute, opinioni politiche, e ogni altra faccenda che dovrebbe rimanere privata tra le due persone che si scambiano la corrispondenza telematica.
Se siete tra coloro che hanno l’abitudine di fare screenshot e inoltrarli ad altri, è bene quindi mettere in conto che c’è il rischio di commettere degli errori, infatti uno studio di Federprivacy ha evidenziato che un utente su quattro (24%) che inoltra contenuti tramite WhatsApp sbaglia destinatario. Ma c’è anche il pericolo di incappare in conseguenze di natura legale per violazioni della privacy e di altre normative applicabili alla incauta gestione dei dati personali.
Occorre infatti premettere che le chat sono considerate a tutti gli effetti uno scambio di corrispondenza, e l’inoltro di un messaggio o di una email privata di cui non si era i destinatari costituisce reato di rivelazione di contenuti privati, punito dall’articolo 616 del Codice Penale.
Commette questo reato, ad esempio, chi prende visione dei messaggi, delle chat su Whatsapp o della posta elettronica di amici, colleghi, coniugi, etc. e li trasmette, mediante screenshot o analoghe forme di inoltro, ad altre persone ad insaputa dei diretti interessati.
Infatti, il fatto che si sia legittimati a visionare dei contenuti ricevuti lecitamente da qualcuno, non ci rende legittimati anche a poterli condividere poi ulteriormente con terzi senza che il mittente originario ci abbiamo espressamente autorizzato.
Nel caso in cui i messaggi inoltrati a terzi contenessero dati sensibili del mittente, la loro condivisione violerebbe l’articolo 617 septies del Codice Penale, che punisce con la reclusione fino a quattro anni qualsiasi persona che, “al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione”.
Se poi il messaggio che viene riprodotto con screenshot e così viene diffuso ad altri proviene da un medico o uno psicologo, oppure da un altro professionista tenuto al segreto professionale, la violazione della privacy e agli eventuali danni che ne sono conseguiti è punibile con la reclusione fino a un anno ai sensi dell’articolo 622 del Codice Penale.
Si pensi a chi, ad esempio, fa uno screenshot di un messaggio con cui venisse comunicato in modo superficiale a persone diverse dall’interessato l’esito delle analisi cliniche, e la relativa diagnosi di patologia con conseguente terapia, magari per il solo fatto che appartengono al nucleo familiare, ma in assenza di una valida delega.
(Nella foto: l'Avv. Vittorio Lombardi, membro del Consiglio Direttivo di Federprivacy)
Se lo screenshot di una chat o di un qualsiasi altro tipo di conversazione privata viene invece diffuso con intenti lesivi della reputazione di qualcuno, sussiste il reato di diffamazione, che può essere aggravata dall’uso della stampa o di altro mezzo di pubblicità: la giurisprudenza considera tale anche la diffusione avvenuta sul web e attraverso i sistemi di messaggistica.
Allo stesso modo, se il contenuto della conversazione riprodotta con gli screenshot viene alterato in modo da cambiarne il significato, si pensi a chi, manipolando la foto o la schermata riprodotta, taglia parti essenziali del discorso e omette di riportare alcune frasi determinanti per la comprensione della conversazione, sussiste l’intento diffamatorio e dunque il reato.
Per prevenire gravi e spiacevoli conseguenze legali, prima di inoltrare uno screenshot di una chat o di un’altra conversazione privata è quindi opportuno resistere alla pessima abitudine spesso compulsiva di condividerlo subito con qualcun altro, prendendosi invece il tempo per assicurarsi che il contenuto non sia riservato, verificare che lo screenshot riprodotto non contenga dati personali e sensibili, accertarsi che quanto diffuso non sia protetto da copyright o altre forme di protezione dei diritti d’autore o da privative aziendali, o tutelato dal segreto professionale, e soprattutto ottenere il preventivo consenso del mittente alla divulgazione del messaggio che c’è stato inviato.