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Intercettazioni ambientali estese anche ai fatti reato espressione di un diverso disegno criminoso. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10704, con riferimento alla disciplina previgente, rigettando il ricorso di un uomo agli arresti domiciliari, in via cautelare, con l'imputazione di scambio elettorale politico mafioso con un esponente del clan dei "barcellonesi" anch'egli agli arresti domiciliari e soggetto ad intercettazioni a mezzo trojan.

La Cassazione ribadisce che in caso non sia stato denunciato alcun furto d'identità digitale alla polizia postale la persona cui appartiene il profilo sui social è indiziato di avere la paternità dei post che vi appaiono. Compresi quelli di contenuto diffamatorio.

È l'invasività nella sfera privata del destinatario delle plurime comunicazioni, effettuate a fini di disturbo o molestia, a far scattare il reato previsto dall'articolo 660 del Codice penale. E non rileva che esse non siano realizzate con lo strumento del telefono come esplicitamente indica la norma. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 34171/2023 - ha precisato che il reato può ben essere commesso anche con l'inoltro di messaggi di posta elettronica.

La Corte di Cassazione, accogliendo un rinvio pregiudiziale per questioni di competenza territoriale ex art. 24-bis del Codice di Procedura Penale sollevato dal Tribunale di Perugia, si è pronunciata sulla natura giuridica del reato di illecito trattamento dei dati personali.

Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense. Una volta che la memoria del telefonino è stata clonata, possono essere svolte ulteriori indagini e viene meno la necessità di mantenere il sequestro probatorio sul cellulare e sulla scheda. Così la sentenza 44010/22 della Cassazione, VI sez. pen.

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Il Codice Penale punisce con arresto o ammenda chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per "petulanza" o per altro biasimevole motivo reca molestia o disturbo al prossimo. Secondo la Corte di Cassazione non è condivisibile la tesi secondo cui, a differenza della comunicazione fatta con il mezzo del telefono, la messaggistica telematica non presenta carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati, evitarne la ricezione semplicemente escludendo o "bloccando" il contatto sgradito.

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La Cassazione ha chiarito che sono i sistemi di alert o preview che affiancano la forma di comunicazione a distanza a rendere la stessa evidentemente invasiva da dover essere considerata molesta nel significato penalmente rilevante, e per la configurazione del reato non dipende dal soggetto che invia la mail o il messaggio, ma da quello che riceve.

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Il Garante della privacy mette in guardia sulle conseguenze, anche di natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima dello stupro di Palermo e dell’eventuale video realizzato.

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Nessuna condanna penale per l’installazione non autorizzata di un impianto di videosorveglianza all’interno della impresa – nel caso un bar – se non viene anche provato che vi lavorano dei dipendenti e che le telecamere sono idonee ad un penetrante controllo dell’attività lavorativa.

Non integra il reato di molestie l'aver scattato delle foto all'auto del condomino parcheggiata in un'area vietata alla sosta per documentarne il comportamento all'amministratore, anche se a bordo vi erano i figli minori. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18744/2023, accogliendo il ricorso di un uomo prima imputato perché "per biasimevole motivo, recava molestia e disturbo ai condomini" e poi assolto in considerazione della "particolare tenuità del fatto".

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Il presidente di Federprivacy a Rai Parlamento

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