La messaggistica vocale e scritta, compresa quella di WhatsApp, recapitata telematicamente rientra nella nozione di comunicazione telefonica riportata dall'articolo 660 del Codice Penale. Ai fini della sussistenza del reato di molestia l'asincronia della comunicazione messaggistica dell'agente rispetto al momento della ricezione da parte del contattato non rileva pur tenendo conto della sincronia che realizza una telefonata. E la possibilità data dai mezzi attuali di non ricevere più messaggi (e anche telefonate) da una data persona non esclude l'avvenuta molestia prima del blocco del contatto.
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