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L'invio di messaggi di posta elettronica che invadono la sfera privata del destinatario possono configurare il reato di molestie

È l'invasività nella sfera privata del destinatario delle plurime comunicazioni, effettuate a fini di disturbo o molestia, a far scattare il reato previsto dall'articolo 660 del Codice penale. E non rileva che esse non siano realizzate con lo strumento del telefono come esplicitamente indica la norma. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 34171/2023 - ha precisato che il reato può ben essere commesso anche con l'inoltro di messaggi di posta elettronica.

Il reato di molestie o disturbo alla persona si commette anche con l'invio di messaggi di posta elettronica

Fonte: Il Sole 24 Ore - di Paola Rossi

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