Sono prove documentali le video registrazioni dei privati in aree condominiali o a uso comune
Da una lite tra avvocati la Cassazione penale coglie l'occasione di chiarire che il socio che videoregistra in spazi condominiali dello stabile dove si trova lo studio comune o in spazi dell'area privata, ma aperti alla vista, non commette il reato di interferenza illecita nella vita privata dell'altro socio di cui lamenta il comportamento persecutorio. E tali registrazioni ben possono fondare la condanna per stalking se risultano decisive al netto di quelle inutilizzabili perché effettuate nello spazio privato dello studio.
La sentenza n. 32544/2020 rigetta come inammissibile il ricorso dell'avvocato che ricorreva contro l'applicazione della misura di prevenzione del divieto di avvicinamento, disposta in vista dell'imputazione per atti persecutori, in quanto fondata sulle registrazioni realizzate dal collega di studio in violazione dell'autorizzazione prevista per l'ammissione della prova atipica. Ma la Cassazione spiega che in tal caso non trattandosi di videoregistrazioni della polizia giudiziaria queste non soggiacevano al regime autorizzatorio previsto dall'articolo 266 del Codice di procedura penale sulla cui violazione si appuntava il ricorso dell'avvocato ricorrente.
Nel caso in esame fa rilevare, infatti, la Cassazione che se sono inutilizzabili le registrazioni effettuate negli spazi privati, in violazione della tutela domiciliare, sono al contrario ammissibili ai fini della prova del reato quelle che l'avvocato denunciante aveva realizzato in aree condominiali o di uso comune. Trova applicazione su queste ultime l'articolo 234 del Cpp relativo alla prova documentale e che consente l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo, realizzati senza violazione del domicilio.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 23 novembre 2020