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Il fatto che il Garante della protezione dei dati personali riconosca che l’interessato ha subìto una violazione della propria riservatezza, non comporta che quest’ultimo abbia automaticamente diritto ad ottenere un risarcimento del danno.

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Con la sentenza del 4 ottobre 2024 resa nella causa C-621/22, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata riguardo all'utilizzo del legittimo interesse come base giuridica prevista dal GDPR, relativo a quei casi in cui è lecito trattare i dati personali senza consenso dell’interessato, sulla base appunto di un interesse legittimo del titolare del trattamento.

Non può sussistere il reato di diffamazione nel caso in cui il messaggio, inviato tramite chat o mezzi di comunicazione social, viene destinato a un singolo individuo o all'interno di una chat privata che comprende un numero ristretto di persone. Tale tipo di conversazione deve essere considerata alla stregua di una corrispondenza privata, logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria. A spiegarlo è la Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 984/2021.

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Può scattare la particolare tenuità del fatto se la diffamazione nei confronti di alcuni graduati da parte di un militare è avvenuta su una chat WhatsApp con pochi iscritti. È quanto emerge dalla sentenza n. 31898/2023 della prima sezione penale della Cassazione che ha accolto sul punto il ricorso dell’imputato.

Il nuovo articolo 1122-ter Cc, ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza. La nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l'installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza di essi sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 1, Cc.

Per la Corte di cassazione, non bisogna dimenticare che la violazione del segreto professionale si ha solo se la notizia è comunicata a chi non la conosce. Il reato di rivelazione del segreto professionale è previsto e punito dall'articolo 622 del codice penale, che prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa da 30 a 516 euro per tutti coloro che, avendo notizia di un segreto per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, lo rivelano senza giusta causa o lo impiegano a proprio o altrui profitto.

La questione affrontata dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 28675/2022 attiene al corretto inquadramento sotto il profilo dell'ingiuria piuttosto che della diffamazione degli scritti offensivi in una chat Whatsapp. Nella vicenda il fatto consisteva nell'invio, da parte della imputata, di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp a cui partecipavano un suo contatto ed altre giovani ragazze, dal contenuto pesantemente offensivo nei confronti del contatto stesso. Messaggi scatenati dal fatto che quest'ultimo le aveva restituito, perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che l'imputata gli aveva regalato. 

La profilazione può portare a una personalizzazione estrema delle notizie, dove l'utente viene esposto principalmente a punti di vista che rafforzano le proprie convinzioni preesistenti. Questo fenomeno, come un "effetto bolla" può avere ripercussioni sul dibattito pubblico e sulla coesione sociale, limitando la capacità degli individui di comprendere prospettive diverse dalle proprie.

La Cassazione spiega che per ottenere l'oscuramento dei dati da una sentenza occorrono buoni motivi come la delicatezza della materia o la presenza di dati sensibili. Alla suprema Corte, adita per risolvere una questione di natura tributaria, viene chiesto anche, in via preliminare, di ottenere l'oscuramento dei nomi dalla sentenza. Gli Ermellini nel caso di specie non accolgono l'istanza perché la questione non verte su questioni delicate e nel provvedimento non è necessario indicare dati sensibili. Queste le conclusioni contenute nell'ordinanza n. 22561/2021 della Cassazione.

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Non sussiste l’elemento oggettivo per accogliere l’istanza di anonimizzazione dei dati presentata da un’impresa coinvolta in una controversia sul regime di transito doganale delle merci. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n.25173 depositata il 23 agosto 2023.

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