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La pubblicazione di conversazioni private, intercorse in un contesto di particolare delicatezza, quali i colloqui in carcere tra detenuti e parenti, vìola la normativa privacy e le regole deontologiche dei giornalisti. È quanto afferma il Garante merito alla diffusione di stralci di intercettazioni effettuate durante il colloquio tra Filippo Turetta e i propri genitori, nel carcere di Verona il 3 dicembre 2023.

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Indietro tutta sulla decisione del Tar Lazio (n. 07333/2021) che aveva ordinato alla Rai di dare all'avvocato Andrea Mascetti gli atti propedeutici al servizio giornalistico che lo riguardava nell'ambito della puntata di Report, "Vassalli, valvassori e valvassini", del 26 ottobre 2020. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 aprile 2022, n. 2655 ha infatti accolto il ricorso della televisione pubblica affermando che è legittimo il diniego di accesso alla documentazione che conterrebbe informazioni false ed errate se nell'istanza non è spiegato il nesso di strumentalità con la lesione dell'onore paventato dall'istante, considerato che si tratta di documentazione, che non è stata diffusa all'esterno.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è recentemente intervenuta per bloccare la diffusione di un video che circolava su internet e che ritraeva una bambina in tenera età mentre , accompagnata dal nonno, si apprestava ad entrare in un carcere, presso cui la madre è attualmente trattenuta. Cosa prevedono la Carta di Treviso e le regole deontologiche dell'attività giornalistica.

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato ad un quotidiano on line l’ulteriore diffusione di un avviso di conclusione di indagini preliminari, pubblicato in forma integrale a corredo di un articolo riguardante le indagini stesse. Il documento, oltre a contenere dati e informazioni eccedenti rispetto al diritto di cronaca, ha violato il regime di pubblicazione degli atti del procedimento, sancito dal codice di procedura penale.

Il diritto alla privacy del singolo si scontra - o meglio va raccordato - con quello alla libera informazione. Così anche un libro di taglio giornalistico, che riporti fatti risalenti nel tempo, non può, solo in base a tale circostanza temporale, essere considerato privo di qualsiasi interesse per la collettività, come invece sosteneva il ricorrente. Quest'ultimo, oltre al risarcimento del danno per l'asserita violazione della privacy, aveva domandato ai giudici anche la deindicizzazione del proprio nominativo dai motori di ricerca su internet in conseguenza del suo esercizio del diritto all'oblio. Infatti, digitando su google il suo nominativo, appariva subito il sito che offriva al pubblico il libro incriminato e di cui aveva chiesto il ritiro dal commercio.

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Danni risarcibili a chi, finito sul giornale perché condannato e poi assolto, non si sia visto aggiornare la notizia. Il diritto all’oblio, infatti, può essere compresso a favore del diritto di cronaca solo in alcune situazioni, tra cui l’interesse pubblico e attuale alla diffusione del fatto. Lo scrive la Corte di cassazione con l’ordinanza 3013 del 1° febbraio 2024.

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Il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, anche se relativo a fatti risalenti nel tempo, se non c’è un’esplicita richiesta. Solo su domanda dell’interessato scatta per il gestore l’obbligo di provvedere «senza indugio». La Cassazione respinge la pretesa del ricorrente di essere risarcito dall’Agenzia di stampa Adnkronos, per aver violato il suo diritto all’oblio, lasciando sul sito la notizia del suo arresto per reati di droga. Informazione che la fidanzata aveva trovato consultando il motore di ricerca Google.

Abbiamo bisogno di giornalisti sensibili, preparati, con senso del limite e, perciò, responsabili.  La nostra – contrariamente a quanto vien da pensare – non è una professione per cinici, anche se Giampiero Mughini è andato sostenendo che rispetto ai giornalisti “i cannibali sono dei vegani”, per sottolineare la insensibilità che caratterizzerebbe i giornalisti stessi.

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Una testata giornalistica deve rispettare la legittima aspettativa di riservatezza che si gode nella propria abitazione e deve sempre valutare, caso per caso, se le foto pubblicate rispettino o meno il principio di essenzialità dell’informazione e risultino di interesse pubblico.

In una testata online espressioni giornalistiche e immagini (quali una foto segnaletica) riportate in difetto dei presupposti della verità e della continenza, nonché della pertinenza della notizia all’interesse pubblico, integrano la diffamazione a mezzo stampa e la conseguente responsabilità del giornalista.

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Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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