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Indietro tutta sulla decisione del Tar Lazio (n. 07333/2021) che aveva ordinato alla Rai di dare all'avvocato Andrea Mascetti gli atti propedeutici al servizio giornalistico che lo riguardava nell'ambito della puntata di Report, "Vassalli, valvassori e valvassini", del 26 ottobre 2020. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 aprile 2022, n. 2655 ha infatti accolto il ricorso della televisione pubblica affermando che è legittimo il diniego di accesso alla documentazione che conterrebbe informazioni false ed errate se nell'istanza non è spiegato il nesso di strumentalità con la lesione dell'onore paventato dall'istante, considerato che si tratta di documentazione, che non è stata diffusa all'esterno.

Circa venti funzionari infedeli dipendenti dell’Agenzia delle Entrate belga (SPF Finances) trafugavano dati personali dei contribuenti e rivendevano le informazioni ad un’agenzia di investigazioni private e ad un’altra società a questa collegata. Come ha ammesso uno degli indagati durante gli interrogatori delle autorità, i dati di ciascun contribuente venivano venduti ad appena 0,25 euro, ma nel complesso l’attività illecita era decisamente remunerativa fruttando circa tremila euro al mese che venivano pagati rigorosamente in contanti al dipendente disonesto che fungeva da “talpa” passando le informazioni all’esterno.

Negli ultimi tempi la vostra azienda sta riscontrando un calo di ordinativi o una significativa perdita di clienti apparentemente senza un motivo plausibile? il problema potrebbe non venire da fattori esterni come la crisi economica o un mercato sempre più competitivo, ma da una fuga di notizie originata dall’interno.

Chi opera nel settore sanitario deve sempre mantenere il segreto professionale e rispettare la privacy dei propri assistiti non rivelando all’esterno informazioni sulla salute acquisite nell’ambito del rapporto fiduciario medico - paziente. Lo ha ribadito il Garante privacy nell’ammonire un’osteopata che aveva violato la disciplina privacy e anche il codice di deontologia medica.

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La deroga al segreto investigativo mette a rischio le indagini condotte dall'autorità giudiziaria. Lede le attribuzioni costituzionali del Pm la norma, inserita nel decreto legislativo 177/2016, in base alla quale ogni rappresentante delle forze dell'ordine deve trasmettere al suo superiore le notizie sulle informative di reato indipendentemente dagli obblighi dettati dal Codice di rito penale.

Per la Corte di cassazione, non bisogna dimenticare che la violazione del segreto professionale si ha solo se la notizia è comunicata a chi non la conosce. Il reato di rivelazione del segreto professionale è previsto e punito dall'articolo 622 del codice penale, che prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa da 30 a 516 euro per tutti coloro che, avendo notizia di un segreto per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, lo rivelano senza giusta causa o lo impiegano a proprio o altrui profitto.

Sottochiave le relazioni degli psicologi sugli incontri tenuti con le classi dopo episodi di bullismo che coinvolgono gli studenti: prevale il segreto professionale, anche se a chiedere le relazioni sono le vittime delle prepotenze.

L'articolo 103 del codice di procedura penale, al comma 5, sancisce che "Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite". In via generale, quindi, il nostro ordinamento vieta le intercettazioni delle conversazioni tra avvocato e cliente. Tuttavia, nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha mitigato la rigidità di tale divieto, ritenendo, nei fatti, che lo stesso non debba ritenersi assoluto ma vada incontro a delle eccezioni.

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