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Lecito criticare l'atleta professionista su Facebook, ma solo con toni appropriati e misurati
Ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dalla disciplina penalistica in riferimento al legittimo esercizio del diritto di critica di comportamenti (asseriti come) professionalmente e umanamente "sleali" di un atleta professionista, qualora le frasi diffamatorie siano diffuse a mezzo social network, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche della "eccentricità" delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al "ludibrio" della sua immagine, sia esposta al "pubblico disprezzo".
Legittimo il licenziamento del dipendente che offende più volte i capi su Facebook
È legittimo il licenziamento del dipendente che ha pubblicato plurimi insulti ai suoi capi sulla propria pagina Facebook. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27939/2021, respingendo il ricorso di un account manager di Tim. Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Roma che nel novembre 2018, aveva respinto il ricorso contro il licenziamento "per giusta causa" di un addetto alla "Gestione della comunicazione pubblicitaria nazionale ad uso locale" (insegne della grande distribuzione, eventi, promozione locale dei negozi).
Legittimo il licenziamento del sindacalista che lede la reputazione della sua azienda su Facebook
La qualifica di sindacalista non salva il dipendente dal licenziamento per le espressioni lesive della reputazione dell’azienda pubblicate sul suo profilo Facebook aperto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35922/2023.
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Liti tra mamme su Facebook: è punibile quella che risponde con le offese alle provocazioni dell’altra
Secondo a cassazione la mamma che offende un’altra sui social è punibile a meno che non sussistano cause di esclusioni previste come l’art. 599 codice penale o l’art. 131 bis del Codice Penale.
Molestie via social, niente reato se la vittima può disattivare le notifiche al cellulare
La Cassazione ha chiarito che sono i sistemi di alert o preview che affiancano la forma di comunicazione a distanza a rendere la stessa evidentemente invasiva da dover essere considerata molesta nel significato penalmente rilevante, e per la configurazione del reato non dipende dal soggetto che invia la mail o il messaggio, ma da quello che riceve.
Non c'è la tenuità del fatto per chi diffama sui social
Chi crea profili falsi sui social network, nella fattispecie Facebook e Linkedin, e si rende quindi responsabile dei reati di diffamazione aggravata e sostituzione di persona, non può avvalersi della disposizione codicistica relativa alla particolare tenuità del fatto. E’ quanto stabilito da una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione in materia di Reati informatici.
Non è diffamazione tentare di screditare una persona scrivendo messaggi su una chat privata
Non può sussistere il reato di diffamazione nel caso in cui il messaggio, inviato tramite chat o mezzi di comunicazione social, viene destinato a un singolo individuo o all'interno di una chat privata che comprende un numero ristretto di persone. Tale tipo di conversazione deve essere considerata alla stregua di una corrispondenza privata, logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria. A spiegarlo è la Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 984/2021.
Non punibile la diffamazione online su WhatsApp se la chat ha pochi iscritti
Può scattare la particolare tenuità del fatto se la diffamazione nei confronti di alcuni graduati da parte di un militare è avvenuta su una chat WhatsApp con pochi iscritti. È quanto emerge dalla sentenza n. 31898/2023 della prima sezione penale della Cassazione che ha accolto sul punto il ricorso dell’imputato.
Non rimuovere i “post” offensivi fa scattare il reato di diffamazione a carico del blogger
Ancora una Sentenza della Cassazione Penale sui reati cybernetici (nello specifico il sempre più diffuso reato di diffamazione attraverso il web) che merita un’integrale lettura poiché fornisce una panoramica ampia dell’impianto normativo e giurisprudenziale inerente i reati commessi dagli “internauti”.
Non scatta la diffamazione se i messaggi su Facebook sono privati
L’invio di comunicazioni tramite il sistema di messaggistica di Facebook, anche a più iscritti, non fa scattare il reato di diffamazione se i messaggi sono inviati ad un soggetto per volta, mancando il requisito della comunicazione diretta a più persone. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sentenza n. 5701/2024.
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