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Il criterio discretivo tra ingiuria e diffamazione va individuato nella presenza o meno dell'offeso tra i destinatari delle comunicazioni offensive. È quindi la nozione di "presenza" dell'offeso ad assurgere a criterio distintivo; implicando questa necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e terzi; ovvero una situazione a essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici.

Qualche volta può essere una foto postata su un social; qualche altra una frase. Qualche altra una frase. Altre volte invece l’insidia passa anche attraverso la semplice condivisione di un appello: guardate quella fiction. Com’è, ad esempio, accaduto a un dipendente dell’ArcelorMittal di Taranto sospeso dal lavoro in via disciplinare.

Le recensioni online di professionisti e imprese finiscono sempre più spesso sotto la lente dei giudici e delle autorità di controllo. Sotto accusa le critiche false, esagerate o tendenziose che possono integrare ipotesi di diffamazione aggravata, truffa o concorrenza sleale. Mentre Amazon il mese scorso ha cancellato oltre 20 mila false recensioni scritte in cambio di denaro e finite al centro di un’inchiesta ai suoi danni nel Regno Unito, in Italia le cose non vanno meglio. Truffe, diffamazioni, concorrenze sleali stanno diventando un problema e un costo anche per i professionisti.

Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 46496 del 20 novembre) utilizzare su Facebook espressioni apparentemente offensive nei confronti di un’alta carica istituzionale o persino – come nella vicenda – nei confronti di un Ministro non per forza costituisce reato di diffamazione.

Il militare che nel commentare una notizia scrive su Facebook «Stato di merda» commette il reato di vilipendio nella più grave formulazione - rispetto al codice penale comune - dell'articolo 81 del Codice penale militare di pace. Infatti, per i militari sono previsti da due a sette anni di carcerazione militare mentre per i cittadini comuni la multa da 1.000 a 5.000 euro.

Al dipendente di un ufficio postale è costato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro senza retribuzione lo sfogo sui social network con cui ha rivelato dati sanitari dei quali è vietata la diffusione non autorizzata in base al Regolamento Ue 2016/679, Gdpr. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza 85 del 20 aprile 2021, ha confermato la legittimità della sanzione, solo rideterminata in due giorni al posto dei cinque disposti dall’azienda.

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Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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