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Il provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 non può più essere utilizzato direttamente per fissare i tempi di conservazione dei filmati. Oltre all'accountability infatti c'è anche un errore nel corpo del provvedimento che ne limita l'applicazione generalizzata. Lo ha chiarito la Cassazione, sez. II con l'ordinanza n. 19950 del 16 luglio 2024.

In caso di installazione di un impianto di videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale, il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale. È il principio affermato dalla Cassazione con sentenza 1733 del 17 gennaio 2020.

In dottrina e in giurisprudenza vi è stato un ampio dibattito se la normativa sulla privacy impedisca la ripresa con telecamere delle parti comuni condominiali: la Corte di Cassazione (sentenza 30191/2021) ha concluso positivamente.

Il consenso collettivo o individuale dei dipendenti non può legittimare a posteriori la presenza in azienda di strumenti di videosorveglianza se il datore di lavoro li ha installati in violazione delle prescrizioni dello Statuto dei lavoratori, cioè senza consultazione e accordo con le rappresentanze sindacali o senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro provinciale. Passaggi che vanno compiuti prima di mettere in funzione i predetti strumenti. 

Al dipendente di un ufficio postale è costato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro senza retribuzione lo sfogo sui social network con cui ha rivelato dati sanitari dei quali è vietata la diffusione non autorizzata in base al Regolamento Ue 2016/679, Gdpr. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza 85 del 20 aprile 2021, ha confermato la legittimità della sanzione, solo rideterminata in due giorni al posto dei cinque disposti dall’azienda.

Una sentenza della Corte federale di giustizia tedesca ha stabilito che la semplice perdita di controllo sui propri dati personali può costituire un danno risarcibile ai sensi del GDPR, senza necessità di accertare ulteriori svantaggi, come l'abuso specifico dei dati da parte degli hacker o altre conseguenze negative. E la portata della sentenza potrebbe segnare una svolta in tutti i paesi dell'UE.

Manager condannato a risarcire 4,5 milioni di euro alla società - una multinazionale tedesca - di cui era stato “ad” e dipendente. Interessante sentenza del tribunale di Ancona - sezione specializzata in materia di impresa - in tema di violazione di segreti industriali, sia per il metodo di calcolo del danno, sia per le ulteriori prescrizioni contro il convenuto (tra cui 100mila euro di penale per ogni violazione dell’inibitoria). I fatti di causa, che verosimilmente occuperanno l’autorità giudiziaria per altri gradi, risalivano al 2012, dopo che l’amministratore della collegata italiana aveva lasciato la multinazionale.

Il software “Savio” consentiva all’INPS di concentrare la propria attenzione sulle prognosi “sospette”. Adottato dall’Istituto dal 2012 sino al 25 marzo 2018, operava non solo all’insaputa dei lavoratori interessati, ma anche in assenza di precauzioni e garanzie specifiche. L’Autorità Garante riscontrava in tale utilizzo la violazione del vecchio Codice Privacy. L’INPS, nel mentre sospendeva l’utilizzo del software, impugnava l’ordinanza–ingiunzione presso il Tribunale di Roma.

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La messaggistica vocale e scritta, compresa quella di WhatsApp, recapitata telematicamente rientra nella nozione di comunicazione telefonica riportata dall'articolo 660 del Codice Penale. Ai fini della sussistenza del reato di molestia l'asincronia della comunicazione messaggistica dell'agente rispetto al momento della ricezione da parte del contattato non rileva pur tenendo conto della sincronia che realizza una telefonata. E la possibilità data dai mezzi attuali di non ricevere più messaggi (e anche telefonate) da una data persona non esclude l'avvenuta molestia prima del blocco del contatto.

Il TAR Lazio, Sez. I, con l'ordinanza n. 1547/2021, respinge l'istanza cautelare avanzata da un segretario comunale raggiunto da una sanziona pecuniaria per avere a sua volta sanzionato un dipendente pubblico che aveva segnalato illeciti sul posto di lavoro. Il Tribunale regionale ha respinto le richieste del ricorrente perché il provvedimento dell'ANAC emesso nei suoi confronti è ben motivato.

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Privacy Day Forum: il servizio di Ansa

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