Videosorveglianza, l'ok dei lavoratori non sostituisce la garanzia del sindacato e l'Ispettorato
Il consenso collettivo o individuale dei dipendenti non può legittimare a posteriori la presenza in azienda di strumenti di videosorveglianza se il datore di lavoro li ha installati in violazione delle prescrizioni dello Statuto dei lavoratori, cioè senza consultazione e accordo con le rappresentanze sindacali o senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro provinciale. Passaggi che vanno compiuti prima di mettere in funzione i predetti strumenti. Quindi, come afferma la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 50919/2019 - il comportamento illegittimo perché posto in violazione delle prescrizioni indicate nell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, non è sanabile ex post raccogliendo il consenso dei lavoratori in azienda vista la posizione di sicura soggezione che questi hanno nei confronti dell'azienda datrice del loro posto di lavoro.
La presa di posizione della Corte di legittimità - La Cassazione prende posizione sulla legittimità dell'installazione da parte del datore di lavoro di strumenti di videosorveglianza all'interno della propria azienda. E afferma, smentendo un proprio orientamento del 2012, che il consenso dei singoli lavoratori non può equivalere alla contrattazione con le rappresentanze sindacali o all'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro: il consenso scritto di tutti i singoli lavoratori non fa scattare alcuna esimente. Viene a mancare la tutela tipica delle relazioni sindacali o il vaglio di legalità che in alternativa è effettuato dall'Ispettorato del lavoro che autorizza il comportamento successivo del datore di lavoro. Infatti, quelli previsti dallo Statuto, sono adempimenti presupposti e non successivi alla predisposizione di strumenti aziendali in grado di effettuare videosorveglianza dei comportamenti dei propri dipendenti. Spiega la Cassazione che il controllo sui lavoratori è materia eminentemente delicata perché intrecciata con diritti fondamentali della persona come appunto il rispetto della privacy. E che proprio per tali ragioni in questa materia si tratta di diritti collettivi e superindividuali sottratti alla disponiblità del singolo anche inteso come l'intera platea dei lavoratori.
La norma dello Statuto dei lavoratori - Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 18 dicembre 2019