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Whistleblowing, le sanzioni contro l'autore di una segnalazione sono illegittime

Il TAR Lazio, Sez. I, con l'ordinanza n. 1547/2021, respinge l'istanza cautelare avanzata da un segretario comunale raggiunto da una sanziona pecuniaria per avere a sua volta sanzionato un dipendente pubblico che aveva segnalato illeciti sul posto di lavoro. Il Tribunale regionale ha respinto le richieste del ricorrente perché il provvedimento dell'ANAC emesso nei suoi confronti è ben motivato.

Il Tar del Lazio respinge l'istanza cautelare di un segretario comunale sanzionato per avere punito l'autore di una segnalazione

Occorre infatti ricordare che per legge, il whistleblower non può essere sanzionato quando segnala la commissione di reati di cui viene a conoscenza nell'ambiente di lavoro. A dover essere sanzionato semmai è chi commette l'illecito o chi, come in questo caso, sanziona ingiustamente e in modo ritorsivo l'autore della segnalazione, ma vediamo meglio come si sono svolti i fatti.

Un segretario comunale ricorre al Tar Lazio contro l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera adottata dal Consiglio dell'Autorità e comunicata al ricorrente via pec.

Delibera con cui l'ANAC ha sanzionato il segretario comunale con una multa di 5.000 euro perché costui ha punito l'autore di una segnalazione per fatti di reato o gravi irregolarità di cui era venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

ANAC ha deliberato nei termini suddetti contro il segretario comunale perché il provvedimento adottato da costui contro il dipendente segnalante è stato giudicato ritorsivo e discriminatorio.

Il tutto perfettamente in linea con quanto disposto dall'art. 54 del dlgs n. 165/2001, il quale:

-al comma 1 prevede che: "Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui é venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione";

-mentre al comma 6 che: "Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro."

Alla luce delle suddette disposizioni di legge il T.A.R. Lazio respinge l'istanza cautelare avanzata dal segretario comunale in quanto "il provvedimento impugnato, prima facie, adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all' art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto della non ingente entità della sanzione irrogata." Confermata in sostanza l'illegittimità della sanzione irrogata al dipendente segnalante, secondo quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Fonte: Studio Cataldi

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