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Il consenso collettivo o individuale dei dipendenti non può legittimare a posteriori la presenza in azienda di strumenti di videosorveglianza se il datore di lavoro li ha installati in violazione delle prescrizioni dello Statuto dei lavoratori, cioè senza consultazione e accordo con le rappresentanze sindacali o senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro provinciale. Passaggi che vanno compiuti prima di mettere in funzione i predetti strumenti. 

Salvo specifiche disposizioni, spetta all’azienda individuare i tempi di conservazione delle immagini in caso di videosorveglianza, anche nei luoghi di lavoro. È uno dei chiarimenti forniti dal Garante della privacy nelle Faq pubblicate il 5 dicembre 2020. Il Garante ha chiarito alcuni adempimenti legati alla tutela della privacy, che si aggiungono a quelli previsti, sul fronte giuslavoristico, dallo Statuto dei lavoratori.

Sul controllo a distanza, i lavoratori non possono sostituirsi al sindacato. Anche se fossero tutti d'accordo a far installare, ad esempio, le telecamere nell'azienda, in mancanza del placet della rappresentanza sindacale (Rsa o Rsu) l'installazione sarebbe illegittima e il datore di lavoro penalmente responsabile. Lo precisa l'Inl nella nota 2572/2023 in cui fornisce indicazioni sul rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione di strumenti di controllo diretto o indiretto dei lavoratori, in considerazione anche degli orientamenti del Garante Privacy. L'Inl precisa, inoltre, che la disciplina vale anche per rider e co.co.co. di terza generazione, ma non per i volontari.

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Al dipendente di un ufficio postale è costato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro senza retribuzione lo sfogo sui social network con cui ha rivelato dati sanitari dei quali è vietata la diffusione non autorizzata in base al Regolamento Ue 2016/679, Gdpr. Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza 85 del 20 aprile 2021, ha confermato la legittimità della sanzione, solo rideterminata in due giorni al posto dei cinque disposti dall’azienda.

Le organizzazioni di grandi o piccole dimensioni sono composte da persone che prestano la loro opera a tutti i livelli e delle quali vengono trattati numerosissimi dati personali e talvolta anche dati appartenenti alle categorie particolari del lavoratore e dei suoi parenti. Tali trattamenti sono necessari per l’applicazione delle norme fiscali, giuridiche, per la gestione delle procedure necessarie al fine di garantire il godimento dei diritti e il riconoscimento delle agevolazioni per i lavoratori. Proprio tali dati personali, contenenti talvolta informazioni particolarmente intime e relative alla sfera personale e/o di un familiare del lavoratore, potrebbero essere considerati “appetibili” per finalità, purtroppo, differenti da quelle istituzionali.

In partenza a febbraio il Corso di alta formazione "Privacy e gestione del personale" con un articolato programma composto da 16 moduli di 6 ore ciascuno per una durata complessiva di 106 ore. Nuovo manuale in omaggio e voucher formativo per partecipare gratuitamente a un modulo del corso per chi attiva l'offerta speciale messa a disposizione da Federprivacy. 

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È in programma per venerdì 15 marzo 2024 il webinar sulla protezione dei dati personali nella ricerca e  selezione del personale, modulo del Corso "Privacy e gestione del personale" organizzato da Federprivacy con il coordinamento del Prof. Andrea Sitzia. Anche un focus sugli impatti in materia di privacy alla luce del nuovo Codice di Condotta delle Agenzie per il lavoro.

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Venerdì, 17 Agosto 2018 00:51

Whatsapp può far perdere il lavoro

Sfogarsi su Whatsapp può far bene al cuore ma rischia di essere anche estremamente pericoloso, soprattutto quando le confidenze riguardano questioni lavorative o si svolgono durante l’orario di lavoro. I giudici stanno infatti allargando le maglie dell’utilizzo in giudizio delle conversazioni fra privati. E ad entrare sempre più nei processi sono proprio gli scambi di messaggi su Whatsapp, tra gruppi o con singoli destinatari: tutti possono dar luogo a licenziamenti o sanzioni disciplinari. Ma i messaggi possono essere utilizzati anche dal lavoratore per dimostrare l’esistenza di un’attività di tipo subordinato o la comunicazione dell’assenza per malattia.

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Una delle caratteristiche principali della normativa sul whistleblowing, recentemente modificata e rafforzata dal Dlgs 24/2023, è la protezione del segnalatore. La sentenza della Corte di cassazione 12688/2024 del 9 maggio.

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Alla possibilità di segnalare con specifiche garanzie di riservatezza un eventuale illecito presso la propria amministrazione o la propria azienda (“whistleblowing”), si aggiunge ora la possibilità di inviare una segnalazione direttamente all’Autorità Anticorruzione. Questa è una delle innovazioni introdotte dalla recente riforma della disciplina del whistleblowing, cui si riferiscono le Linee guida dell'Anac relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni cosiddette “esterne”, sulle quali il Garante ha espresso parere favorevole.

Siamo tutti spiati? il presidente di Federprivacy a Cremona 1 Tv

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