NEWS

Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Attenzione ai rischi connessi con l'introduzione delle nuove tecnologie, come il 5G. "Abbiamo in più occasioni auspicato un Privacy Shield con la Cina, per garantire il rispetto di alcune basilari condizioni di tutela del diritto alla protezione dei dati (se non altro) dei cittadini europei - ha affermato Antonello Soro, Presidente del Garante Privacy nel corso della Giornata europea per la protezione dei dati personali a Roma.

Telemarketing solo con il consenso attuale dell'interessato. E attento monitoraggio e controllo della rete di vendita, poiché gli illeciti commessi dagli agenti ricadono sull'impresa. È quanto richiesto dal regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) n. 2016/679, che impone un livello di cautele maggiori nella catena di lavorazioni delle liste da utilizzare per i contatti promozionali; e anche di non accontentarsi delle rassicurazioni dei list provider; di avere un sistema efficace di allineamento di «Crm» (Customer relationship management) e black list; di vigilare sull'operato della rete commerciale.

Crm sempre allineato con le revoche del consenso. Altrimenti scatta la sanzione per violazione della privacy. Il provvedimento del Garante n. 232/2019 si occupa del sistema di gestione della clientela e detta le regole concrete di conformità al Gdpr. Il Crm è un applicativo che serve per il cosiddetto Customer relationship management e cioè una gestione del cliente finalizzata alla fidelizzazione dello stesso e alla prosecuzione del rapporto nel tempo.

Le colpe dei responsabili del trattamento ricadono sui titolari del trattamento. Anche se il fornitore esterno di un servizio abbia disatteso le prescrizioni del titolare. È quanto stabilito dal Garante con provvedimento n. 231/2019, in un caso in cui è stata contestata ad un operatore economico l'attivazione di contratti non richiesti dagli utenti.

Tappe forzate per adeguare la normativa nazionale svizzera sulla tutela dei dati personali a quella europea. Secondo quanto recentemente scritto sul sito dell'Incaricato Federale della Protezione dei Dati e della trasparenza, lo scorso mese di dicembre il Consiglio degli stati della Confederazione elvetica ha terminato la consultazione sulla nuova legge svizzera sulla protezione dei dati (Lpd) per allinearla alla normativa sulla protezione dei dati personali emanata dall'Unione europea (nota come Gdpr) e alle leggi privacy internazionali.

Sui rischi per la privacy che pone Tik Tok, il social network che consente di creare e condividere audio, video e immagini, usato da milioni di utenti, in gran parte giovanissimi, il Garante per la privacy italiano ha chiesto al Comitato europeo per la protezione dei dati personali (Edpb), che riunisce tutte le Autorità privacy dell’Unione, di attivare una specifica task force.

Martedì, 28 Gennaio 2020 16:14

Vestager, in arrivo una strategia privacy

Regole più stringenti per tutelare i cittadini europei nell’era dell’intelligenza artificiale. Dopo la nota congiunta della vicepresidente della Commissione Ue Vera Jourova e del commissario per la Giustizia e i consumatori Didier Reynders circa la necessità di di proteggere la riservatezza dei cittadini, oggi la commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager annuncia che a breve sarà pubblicato un libro bianco.

Al via la banca dati nazionale dei “biotestamenti”. Dal 1° febbraio sarà infatti in vigore il regolamento del ministero della Salute che disciplina il database nazionale destinato a raccogliere le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento), previsto dal decreto 168 del 10 dicembre 2019, firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 del 17 gennaio.

In caso di installazione di un impianto di videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale, il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale. È il principio affermato dalla Cassazione con sentenza 1733 del 17 gennaio 2020.

Diffamazione per il medico che diffonde una email arrivatagli dalla madre sui metodi inumani ( in particolare sui medicinali somministrati al giovane) operati sul figlio nel reparto di psichiatria. Il medico aveva eccepito l'eccessiva genericità delle imputazioni a suo carico e per questo aveva invocato l'applicazione della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del codice penale. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 2705/20.

Vademecum per prenotare online le vacanze senza brutte sorprese

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy