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Le colpe dei responsabili del trattamento ricadono sui titolari del trattamento

Le colpe dei responsabili del trattamento ricadono sui titolari del trattamento. Anche se il fornitore esterno di un servizio abbia disatteso le prescrizioni del titolare. È quanto stabilito dal Garante con provvedimento n. 231/2019, in un caso in cui è stata contestata ad un operatore economico l'attivazione di contratti non richiesti dagli utenti.

Molte persone si sono rivolte al Garante lamentando di aver appreso della stipula di un contratto solo dalla ricezione della lettera di disdetta del vecchio fornitore o dalle prime fatture del nuovo fornitore. Il Garante ha accertato che le condotte adottate dall'operatore economico nell'acquisizione di nuovi clienti mediante agenzie esterne operanti per suo conto hanno determinato trattamenti non conformi al regolamento Ue, in quanto contrari ai principi di correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati. Il Garante ha ingiunto l'adozione di misure correttive e l'introduzione di specifici alert in grado di individuare varie anomalie procedurali.

Il provvedimento è importante anche per i profili che i riguardano imprese e agenti. Il Garante ha sanzionato l'operatore economico, sebbene i trattamenti contestati siano stati posti in essere da agenti e venditori, nominati responsabili del trattamento, che hanno agito in parziale violazione delle istruzioni impartite dal titolare.

Nonostante questi aspetti, il Garante ha valutato che le misure adottate dal titolare del trattamento nell'ambito dei processi di acquisizione della clientela per il tramite delle agenzie non sono risultate adeguate alla natura, al contesto, alle finalità e ai rischi del trattamento, configurando una violazione del principio di «responsabilizzazione», nonché del principio di integrità e riservatezza. Da qui due conseguenze.

La prima è che in caso di contestazione di violazioni potrà capitare di ritenere assorbita la violazione, di diretta imputazione ai responsabili del trattamento. La seconda, è che ai responsabili del trattamento non solo bisogna impartire prescrizioni sulla privacy, ma bisogna controllare che le prescrizioni vengano rispettate.

Fonte: Italia Oggi Sette del 27 gennaio 2020

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