Non scatta il reato se l’uso della banca dati non autorizzato dall’autore è inconsapevole
Non scatta il plagio della banca dati a carico di chi utilizza indirizzi email senza avere la consapevolezza della loro illecita provenienza. Va provato dunque l'elemento psicologico del comportamento che costituisce reato ai sensi della legge sul diritto di autore in particolare per aver posto in essere la condotta penalmente rilevante descritta dall'articolo 171-bis della legge 633/1941, cioè l'uso di un data base senza l'assenso del suo autore.