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Mercoledì, 27 Settembre 2023 05:05

C'è la privacy anche per gli atti notarili

C'è privacy anche se gli atti sono pubblici (come gli atti notarili). Non tutto ciò che è contenuto in un atto pubblico è per ciò solo pubblicabile. Soprattutto on line, dove ogni contenuto è facilmente accessibile. Bisogna sempre considerare la finalità della diffusione e diffondere solo i dati pertinenti con quella finalità.

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L'autorità finlandese per la protezione dei dati ha inflitto una multa di 100.000 euro a Posti Oy, che è il principale servizio postale della Finlandia, per aver trattato i dati personali in modo non trasparente in violazione a quanto richiesto dall’art.5 del Gdpr. Dopo aver presentato al servizio postale un cambio di indirizzo, molte persone erano state poi contattate da varie società per promozioni commerciali, e questo era dovuto proprio al fatto che Posti Oy aveva divulgato gli indirizzi aggiornati a tali società.

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La tutela del dato sensibile prevale sulla trasparenza amministrativa. La Corte di cassazione (sentenza 9382) ha accolto il ricorso del Garante della privacy, contro la sentenza del Tribunale che aveva “salvato” la provincia di Foggia sanzionata dall'Authority per 20 mila euro, per aver diffuso notizie sullo stato di salute di un dipendente. Inutile per l'amministrazione chiarire che per l'illecito, nel caso ci fosse stato, rispondeva il dirigente del servizio.

La trasparenza pubblica si realizza attraverso la pubblicità di atti, documenti e dati da parte di Enti ed Amministrazioni. Tale attività è posta oggi soprattutto sulla rete internet ed in particolare sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni. L'ordinanza n.26267/2023 della Corte di Cassazione.

I comuni sono tenuti a pubblicare gli esiti delle prove concorsuali ma non i risultati delle prove intermedie con tutte le informazioni di merito inerenti ai candidati. Anzi il rischio per chi eccede in questa azione di trasparenza è di incorrere in una bella sanzione in materia di privacy. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza n. 9468523 del 3 settembre 2020.

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Il regolamento europeo sulla protezione dei dati dedica numerosi articoli alla “trasparenza”, e ciò testimonia il carattere multiforme di questo istituto, non limitabile alle sole “informative”. Così, se in prima battuta, si riflette sulle finalità della trasparenza, si arriverà a concludere che la trasparenza ha uno scopo di agevolazione del controllo da parte di soggetti terzi.  Questi soggetti terzi potrebbero essere le autorità amministrative di controllo oppure le istituzioni legislative oppure le autorità giudiziaria e, non ultimo, l’interessato stesso. Quest’ultimo dispone di strumenti di verifica e di controllo in ordine alle circostanze che lo riguardano personalmente.

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Nei concorsi nella vi è la necessità di un equilibrio e coordinamento fra le esigenze di trasparenza e quelle di privacy con riguardo alla pubblicazione delle graduatorie.

La regolamentazione della privacy è un tema cruciale nell’era digitale, dove i dati personali costituiscono il carburante essenziale per l’utilizzo di algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale, specialmente in contesti commerciali.

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Porta aperta alle class action e alle richieste danni contro il social network che esagera sulla gratuità dei servizi offerti agli utenti digitali. I dati personali sono inseriti in un circuito di sfruttamento commerciale e tutto questo va chiarito fin da subito. Se, invece, si pone l'accento magnificando la gratuità del servizio, allora si commette pubblicità ingannevole. E l'Antitrust applica la relativa sanzione pecuniaria e può obbligare a diffondere un comunicato che metta in evidenza la scorrettezza. Così come è capitato a Facebook, cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha applicato una sanzione di 5 milioni di euro, obbligando a pubblicare un avviso in cui dichiara di avere violato il codice del consumo, per mancata adeguata informazione agli utenti. Le sanzioni sono state confermate dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2631 del 29/3/2021.

Chi apre un account non deve essere costretto a vagare tra varie schermate per sapere se i suoi dati saranno usati per fini di marketing, ma deve poterlo capire subito. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n. 9614 del 2/12/2024, inquadrando la trasparenza sul trattamento dei dati nell’ambito della correttezza commerciale.

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