Concorsi pubblici: dettagli da rispettare fra trasparenza e privacy
Il Dlgs 33/2013 è la principale norma che disciplina gli obblighi di trasparenza, pubblicità e accesso agli atti da parte delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo principale è promuovere l'integrità, prevenire la corruzione e garantire la conoscibilità delle attività amministrative ai cittadini; principali attori interni alle PA sono il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e l’Organismo interno di valutazione (OIV), mentre all’esterno l’ANAC svolge attività di coordinamento e controllo in materia di trasparenza e interviene, in base alla Legge 190/2012, anche in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, con poteri sanzionatori nel caso di inosservanza.
In questa sede l’attenzione viene posta sulla questione dei concorsi nella PA, già affrontata sul sito di Federprivacy in particolare con riguardo ai concorrenti disabili, con la finalità di evidenziare l’esigenza di un equilibrio/coordinamento fra le esigenze di trasparenza e quelle di privacy con riguardo alla pubblicazione delle graduatorie.
L’art. 19 del 33/2013 specifica, con riguardo ai concorsi, che debbano essere oggetto di pubblicazione “le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”. Tale previsione va poi contemperata con l’esigenza di proteggere la privacy dei concorrenti, con riguardo a dati sensibili quali lo stato di salute. In argomento sono intervenuti in varie occasioni sia l’ANAC sia il Garante privacy con provvedimenti utili anche a dare la linea da seguire.
Con riguardo alla graduatoria finale dei vincitori si richiama la Delibera ANAC n. 525/2023 che, richiamando anche alcune precisazioni formulate dal Garante privacy con il provvedimento n. 83/2023 circa l’articolazione delle disposizioni che regolano la pubblicazione delle graduatorie, ritiene una criticità da sistemare la circostanza che nella graduatoria pubblicata dei vincitori di un concorso presso un Comune, gli stessi fossero identificati con un codice ID anziché con i loro dati anagrafici (eccesso di zelo a fini di tutela della privacy). Pertanto l’ANAC dava mandato al Comune di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” le informazioni previste e al RPCT di riscontrare l’ANAC sulla osservanza del precetto.
Prima conclusione per i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli OIV: verificare che le graduatorie dei vincitori (e poi degli idonei a cui venga nel tempo estesa l’assunzione) siano coerenti con l’esigenza di trasparenza e quindi riportino i dati anagrafici degli interessati e non un codice ID o altro.
Ovviamente contemperando tale esigenza di trasparenza con quella di privacy, per evitare in particolare che, nel caso di assunzione di disabili, si possa desumere tale connotazione dalle altre informazioni presenti.
In sintesi: se un concorso è dedicato solo a persone disabili, una graduatoria con soli codici ID sarebbe coerente con il combinato disposto fra Dlgs 33/2013 e GDPR-Codice privacy (corretto equilibrio fra trasparenza e privacy).
Con riguardo alle fasi concorsuali intermedie, non appare molto nota o, quantomeno, applicata (eccesso di zelo, più o meno consapevole, a fini di tutela della privacy) una delle modifiche apportate dal DPR 82/2023 al DPR 487/1994 sulle norme di accesso al pubblico impiego e alle modalità di svolgimento dei concorsi.
Ci si riferisce alla previsione dell’art. 7.5 secondo cui:
a) al termine di ogni seduta delle prove orali la commissione giudicatrice “forma l'elenco dei candidati esaminati … con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione [tramite il Portale unico dei reclutamenti, all’indirizzo www.InPA.gov.it]”; ciò è ribadito nell’art. 10.5 secondo cui gli “ esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame” (previsione sostanzialmente analoga a quella previgente secondo cui al ” termine di ogni seduta dedicata alla prova orale … l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami”);
b) in più però l’art. 7.5 prevede che l’”'elenco [è da presumere con i punteggi assegnati] viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso”.
Prime indicazioni/conclusioni per i RPCT e gli OIV: tale previsione, esterna al perimetro degli atti e documenti da pubblicare ai sensi del Decreto trasparenza, pone alcune questioni. In primo luogo, andrebbe chiarite a favore di tutte le parti in causa se tale elenco deve includere anche le valutazioni assegnate e per quanto tempo il citato elenco (di ogni seduta d’esame deve) permanere sul sito dell’amministrazione che ha bandito il concorso: logica e buon senso vorrebbero che possa essere “depennato” con la pubblicazione della graduatoria finale che, però, dovrà riportare le generalità dei vincitori e non codici ID o altri acronimi (viceversa per gli idonei fino all’eventuale assunzione).
Inoltre, se la previsione viene disattesa, chi avrebbe titolo a richiederne il rispetto: gli interessati? gli organismi di controllo interni e/o l’ANAC? E, inoltre, potrebbe essere oggetto di sanzione?
L’interazione fra norme che si susseguono nel tempo può comportare talora difficoltà interpretative / attuative con conseguenti non uniformi / completi output: sarebbe opportuno un chiarimento da parte delle Autorità di settore per perseguire un corretto baricentro fra trasparenza e privacy.