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Presentato ieri il “Decalogo per una gestione etica dei dati personali nella società digitale”, a cui ha aderito anche Federprivacy. Alla presentazione ufficiale, avvenuta durante il primo “Forum Nazionale dei DPO” organizzato da Anorc, è intervenuto anche Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy.

Il 39% dei più importanti siti italiani non usa protocolli sicuri per trattare dati e sono a rischio hacker. Su trecento siti esaminati in uno studio, ben 252 non forniscono recapiti del DPO o altre informazioni per l'esercizio dei diritti degli utenti. Bernardi: "Scarsa trasparenza penalizza non solo i diritti degli interessati ma anche le stesse aziende nel mercato digitale". Violati noti siti italiani, la circolare dei Federprivacy sui data breach. Avanzano realtà come Ferrero e Qwant che puntano su privacy e sicurezza online. La fiducia degli utenti al centro del dibattito al 7° Privacy Day.

Lunedì, 02 Settembre 2019 15:20

Privacy vs. Trasparenza: qual è la soluzione?

Nell’ambito della P.A. assume grande rilevanza la delicata problematica rappresentata dal possibile conflitto tra due interessi di rango primario che, in quanto tali, devono ritenersi entrambi meritevoli di costante ed adeguata tutela da parte dell’ordinamento giuridico:

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Pubblicare all'albo pretorio online anche solo un numero di matricola di un dipendente in contenzioso con l'ente può costare caro al comune. Anche se esiste un obbligo di pubblicazione infatti è sempre opportuno oscurare ogni riferimento personale per non incorrere in sanzioni privacy.

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Meglio fare un passo indietro sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi. Evitando di pubblicare documenti di riconoscimento e curriculum integrali per non incorrere in sanzioni privacy.

L'accesso civico non è un passe-partout. La privacy di docenti, personale amministrativo, studenti e famiglie sbarra la strada al Foia (freedom of information act) italiano. È quanto emerge dai pareri del Garante della privacy formulati a proposito dell'applicazione di questo strumento di trasparenza amministrativa, previsto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. Quest'ultimo è certamente un istituto utilizzabile per ottenere informazioni dalle pubbliche amministrazioni. Non si tratta, tuttavia, di uno strumento senza limiti o paletti.

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Quando riceviamo mail pubblicitarie o veniamo contattati nell'ambito di campagne di marketing e domandiamo agli operatori come abbiano ottenuto i nostri dati personali, spesso ci troviamo di fronte ad un muro di gomma, e la risposta che riceviamo è che "abbiamo dato il consenso", come se per il fatto che se in una certa occasione di cui neanche abbiamo ricordo abbiamo dato un consenso più o meno consapevole avessimo firmato una condanna ad essere perseguitati vita natural durante da spam e promozioni aggressive.

A seguito di un'istanza di esercizio dei diritti ai sensi del Gdpr da parte di un interessato che intendeva accedere ai propri dati personali, piuttosto che fornire le informazioni richieste, una società di recruiting ha invece deciso di cancellare le informazioni dai propri archivi. Ma la mossa non è piaciuta affatto all'autorità per la privacy della Danimarca, dove ha sede l'agenzia di ricerca e selezione del personale.

L'obbligo di pubblicare sul web la situazione patrimoniale vale solo per la dirigenza di vertice dei ministeri e per chi ricopre incarichi fiduciari. Esso non si estende dunque a tutta la dirigenza pubblica. Per questo motivo il Tar del Lazio, sezione I, con ordinanza 20/11/2019, ha accolto il ricorso presentato dal sindacato Cosmed avverso un provvedimento dell'azienda sanitaria locale di Matera, sospendendone l'efficacia e rinviando la trattazione del merito al prossimo 20 giugno. Con questa delibera l'Asl aveva imposto ai propri dirigenti la pubblicazione su Internet della propria situazione patrimoniale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità anticorruzione n. 586 del 26 giugno 2019.

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Operazione trasparenza sui redditi degli ex. Il fisco deve mostrare entro 30 giorni le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi cinque anni da una signora. A chiederle è il marito, separato, per far ridurre il mantenimento. E ciò anche se ben potrebbe chiedere nella causa civile che sia il giudice a ordinare l'esibizione del documento. Il punto è che il diritto di difesa dalla controparte non risulta violato dall'ostensione: le carte del fisco non sono automaticamente acquisite al processo ma vanno vagliate dal giudice civile. Diversamente si dovrebbe aprire una lite al buio, col rischio di pagarne le spese, sperando che il giudice eserciti i poteri istruttori.

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Il presidente di Federprivacy a Rai Parlamento

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