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I dati personali diventano moneta e possono essere usati per comprare contenuti e servizi digitali

I dati diventano moneta. Possono essere usati per comprare contenuti e servizi digitali. È quanto prevede il decreto legislativo, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 29 ottobre 2021, che attua la direttiva UE 2019/770, sui contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali. Il dlgs aggiunge nuovi articoli (dal 135-octies al 135-vicies ter) al codice del consumo (dlgs n. 206 del 2005) e, nel recepire la direttiva europea, codifica quello che già avviene tutti i giorni sulla rete internet, e cioè lo scambio di beni (digitali) contro dati personali.

I dati diventano moneta. Possono essere usati per comprare contenuti e servizi digitali.

La disciplina normativa, se da un lato legittima tale scambio, dall'altro apre al mercato la verifica dell'effettivo valore dei dati, quale unità di misura per l'acquisto di beni e servizi. Più in generale, il decreto legislativo introduce nel codice del consumo una serie di istituti a tutela della concorrenza, attraverso una serie di garanzie per i consumatori.

Alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali, che avverranno a decorrere dal 1° gennaio 2022, dunque, si applicheranno clausole di garanzia della conformità del bene al contratto, prescrizioni a riguardo di rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura. Sono istituti tipici della disciplina dei contratti del consumatore, che si adattano ora al particolare oggetto, digitale, della fornitura: diritti di recesso, di rimborsi e risarcimenti.

Ma, probabilmente, quello che più spicca nella manovra è l'ambito di applicazione della mini-novella, il quale comprende anche i contratti, in cui non si paga con valuta, ma con dati.

Il decreto in commento, infatti, si autodichiara applicabile anche nel caso in cui l'impresa fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista. Deve, però, trattarsi di una consegna di dati direttamente finalizzata al pagamento del servizio e non funzionale all'uso del servizio. Insomma, non contano (ai fini del pagamento) i dati personali forniti dal consumatore trattati esclusivamente ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge.

Per effetto del dlgs, pertanto, viene ufficialmente inserita nell'ordinamento giuridico la possibilità dell'utilizzo dei dati quali corrispettivo, aggiungendo generici richiami al regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr), senza ulteriori dettagli. È evidente, peraltro, che si apriranno delicate questioni a riguardo di eventuali limitazioni e condizioni di applicazione della novità: ad esempio, a proposito del fatto se tutti i tipi di dati possano essere usati quale mezzo di pagamento o se si debbano escludere i dati sensibili e quelli particolari. Altro tema è se sui dati consegnati in pagamento si possano esercitare i diritti previsti dal Gdpr e quali (cancellazione, opposizione?). In effetti, l'avere inserito in un quadro normativo lo scambio beni digitali/dati implica, certo, che il fenomeno non possa avvenire al di fuori delle regole, ma, nel contempo, ci sono ancora tanti aspetti da regolamentare.

Altro tema significativo, introdotto dal decreto legislativo in commento è il diritto alla sicurezza del servizio e del bene digitale. Il consumatore ha diritto di avere un bene che non lo esponga a rischi informatici, virus, malware e così via. Il decreto legislativo in esame, così facendo, crea le basi per una responsabilità dei vizi dei prodotti (digitali) assimilabile alla responsabilità per vizi dei beni materiali. Ed è l'impresa che deve dimostrare di avere fornito qualcosa di sicuro e che non metta a repentaglio il consumatore.

Certo, il consumatore dovrà essere diligente e seguire le prescrizioni su aggiornamento delle versioni dei software e altre precauzioni a suo carico. Peraltro, chi vende un contenuto o servizio digitale dovrà preoccuparsi della tutela della sicurezza del consumatore, tutela che molto spesso coincide con la tutela della sua privacy.

Fonte: Italia Oggi del 30 ottobre 2021 - di Antonio Ciccia Messina

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