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Computer e smartphone, sequestri brevi e solo dati strettamente pertinenti al procedimento per non violare la privacy dell'indagato

La polizia giudiziaria deve essere tempestiva e precisa nell'esportare i dati necessari alle indagini in caso di sequestro di dispositivi tecnologici. Restituendo prima possibile al legittimo proprietario il sistema e trattenendo nel fascicolo penale solo i dati strettamente pertinenti al procedimento per non violare la privacy dell'indagato. Lo ha evidenziato la procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Trento con la circolare del 29 novembre 2021.

Dei dati asportati all'indagato solo quelli strettamente pertinenti al procedimento per non violare la privacy dell'indagato.

Spesso nel corso delle indagini gli organi di polizia sottopongono ad un lungo sequestro computer e smartphone al fine di assicurare alla giustizia i dati contenuti nei dispositivi. Questo comportamento è potenzialmente lesivo degli interessi delle persone sottoposte ad indagini anche perché all'interno dei dispositivi ci sono anche dati sicuramente non pertinenti al reato. Per questo motivo la procura trentina ha diramato una interessante circolare finalizzata a chiarire meglio gli ambiti di operatività della stessa autorità giudiziaria. La quale non potrà fornire deleghe di indagine generiche sui dispositivi oggetto di sequestro. Ma dovrà trattarsi di indicazioni precise che aiuteranno l'investigatore a delineare un perimetro logico all'interno del quale operare. Solo i dati della copia forense realizzata dagli operatori di polizia possono qualificarsi cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

Ma attenzione. Non tutti i dati esportati dal dispositivo elettronico dovranno finire nel fascicolo del procedimento penale. Solo quelli inerenti all'indagine. Tutto quello che non ha attinenza dovrà essere immediatamente distrutto o restituito. La circolare si conclude illustrando in maniera sintetica le corrette modalità operative in caso di sequestro di dispositivi elettronici. Inutile trattenere il dispositivo una volta effettuata la copia forense dei dati. E soprattutto attenzione a quello che poi viene inserito nel fascicolo dell'indagine con particolare riguardo a non conservare mai alcuna copia di dati personali estratti dal dispositivo esaminato. Questo comportamento implicherebbe infatti una illecita diffusione di dati personali non consentita.

Fonte: Italia Oggi del 17 dicembre 2021

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