NEWS

Cassazione: le chat decriptate all'estero sono trattate come intercettazioni in Italia

L'intercettazione di una chat equivale a quella telefonica con tutte le conseguenze che ne derivano soprattutto in termini di accessibilità delle parti al materiale grezzo della captazione. Per la Cassazione l'equivalenza deriva dall'incontestabile sovrapponibilità di un dialogo che si volge in una chat - anche se con tempi morti tra un messaggio e un altro - a una conversazione telefonica che fluidamente accade.

Con la sentenza n. 14725-2020 la terza sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso con cui si lamentava l'illegittima acquisizione di uno scambio di messaggi tramite blackberry in quanto il contenuto veniva decriptato dall'azienda produttrice Rim Black berry Canada, che lo trasmetteva alla Rim Italia per l'ulteriore passaggio di mano alla procura.

Si trattava dello scambio di messaggi pin to pin (possibile solo se si conosce il pin dell'altro utente) all'interno del sistema di messaggistica black berry che transita dall'operatore italiano alla società canadese l'unica che ha la chiave di decriptazione per la messa in chiaro.

Da ciò i ricorrenti ritenevano trattarsi di prova acquisita all'estero illegittimamente perché al di fuori delle tutele che offre il rispetto della procedura di rogatoria internazionale. Inoltre, facevano notare che il mancato accesso delle difese al materiale captato nelle diverse fasi di trattamento dei dati (dalla società italiana a quella canadese e da questa nuovamente a quella italiana per finire in Procura) non garantiva la genuinità della prova.

La Corte risponde che le regole di captazione di un flusso di messaggi equivale a intercettare una conversazione telefonica su dispositivi mobili, diversamente dall'apertura di un cellulare per consentire l'acquisizione di dati ai fini di un controllo invece statico. E secondo la Cassazione, nella vicenda specifica, l'autorità giudiziaria aveva correttamente emesso il decreto di intercettazione trasmesso alla Public Security Office italiano e garantito alla società Rim Italia che il terminale fosse presente su suolo italiano e utilizzasse una sim italiana.

A questo punto la black berry faceva giungere in procura il flusso dei messaggi. Senza che rilevi la necessaria intercessione della società canadese unica depositaria delle chiavi di decriptazione. L'operazione ha invece solo rilevanza nazionale non messa in discussione dal passaggio in Canada dei dati per la decriptazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 14 maggio 2020

Note sull'Autore

Federprivacy Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Prev Valore economico dei file al test delle regole privacy
Next Covid-19, l’azienda non può imporre il test sierologico al lavoratore

Il presidente di Federprivacy al TG1 Rai

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy