Azioni rappresentative nei contenziosi del mercato digitale e privacy con la Direttiva UE 2020/1828
Azioni rappresentative, con un finanziatore esterno, senza spese per i consumatori, in grado di accorpare i contenziosi e farli diventare costo di impresa. È il profilo dell'azione rappresentativa, istituita dalla Direttiva UE 2020/1828 del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che abroga la direttiva 2009/22/Ce.
Si propone di agire a tenaglia da fronti opposti ma su interessi convergenti: dovrà servire a gestire l'alea dei conflitti, che minano la pianificazione d'impresa e compromettono il business. L'azione rappresentativa è la risposta a tinte europee, promossa non da una miriade di consumatori e utenti. Dovrà, dall'altro lato, essere in grado di vincere la rassegnazione del singolo consumatore, sfiduciato e spesso disincentivato dall'iniziare un percorso giudiziario dal costo salato in soldi e energie, rassegnato a consolidare una perdita economica, ma comunque di valore più basso rispetto ai denari da anticipare per iniziare e gestire la causa.
La struttura delle azioni rappresentative è simile alle class action, ma vuole portare a compimento quell'idea, che è pur sempre strumentale alla regolamentazione del mercato. Questo perché la tutela del consumatore/utente è in sé strumentale alla regolamentazione del mercato di prodotti e servizi ed è anche funzionale allo sviluppo di una leale concorrenza.
Controversie privacy - Le azioni rappresentative si propongono come il procedimento più adatto per gestire i contenziosi del mercato digitalizzato, nonché settori quali la privacy e la protezione dei dati, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia e le telecomunicazioni. In particolare, si legge nelle premesse della direttiva «considerando» (le premesse) della direttiva, poiché la domanda di servizi finanziari e di investimento da parte dei consumatori è in aumento, è importante migliorare l'applicazione del diritto dei consumatori in tali settori. Anche il mercato al consumo ha subito un'evoluzione anche nel settore dei servizi digitali e vi è una crescente necessità di applicare in modo più efficace il diritto dei consumatori, anche per quanto riguarda la protezione dei dati.
Enti legittimati - Il flusso dell'iniziativa è elementare. Avremo un soggetto che rappresenta i consumatori/utenti e che agisce contro l'impresa. Si vince la riluttanza del singolo che non vuole imbarcarsi in una storia giudiziaria che lo può portare alla deriva, investendo del compito di gestire il contenzioso un ente. Questo ente legittimato rappresenta gli interessi collettivi dei consumatori e potrà proporre azioni rappresentative per ottenere provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di imprese che violano le disposizioni del diritto dell'Unione. Gli enti legittimati potranno chiedere la cessazione o il divieto di tale comportamento illecito e chiedere risarcimenti, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, per esempio sotto forma di indennizzo, riparazione o riduzione del prezzo. Saranno i singoli stati, che devono recepire la direttiva, a decidere chi può rivestire il ruolo di ente legittimato, ma è facile prevedere che un ruolo di primo piano sarà giocato dalle organizzazioni dei consumatori.
Chi paga - Le attività che saranno svolte dagli enti legittimati hanno comunque un costo. Diventa indispensabile sapere chi paga il conto. Soprattutto per prevenire ed evitare manovre truffaldine: basti pensare a un ente che fa causa all'impresa «A» finanziato dalla concorrente impresa «B». L'azione rappresentativa tutela gli utenti e il mercato e non deve essere sviata e snaturata ad arma della lotta commerciale. Quindi, le leggi nazionali devono prevedere meccanismi di controllo sui finanziamenti diretti. E anche sui finanziamenti indiretti come contributi o mediante donazioni, comprese le donazioni di professionisti nell'ambito di iniziative di responsabilità sociale delle imprese, o tramite il crowdfunding: saranno considerati ammissibili, purché siano rispettati i requisiti di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse.
Vantaggi per i consumatori - I singoli consumatori non hanno obblighi procedurali nell'ambito dell'azione rappresentativa e non sostengono le spese del procedimento, salvo in circostanze eccezionali.
I consumatori coinvolti in una azione rappresentativa non hanno incombenze, ma hanno, però, il diritto di beneficiare di tale azione rappresentativa. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti risarcitori, i benefici hanno la forma di rimedi, quali indennizzo, riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o rimborso del prezzo pagato. Nelle azioni rappresentative volte a ottenere provvedimenti inibitori, il beneficio per i consumatori interessati consiste nella cessazione o nella proibizione della pratica costituente violazione.
La strada della direttiva. Gli Stati europei devono adottare e pubblicare, entro il 25 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 25 giugno 2023.
Fonte: Italia Oggi del 2 gennaio 2020 - di Antonio Ciccia Messina