Il decreto sulle intercettazioni è legge
A un soffio dalla scadenza del 29 febbraio diventa legge il decreto sulle intercettazioni. Il via libera arriva alla Camera con 246 sì e 169 voti contrari. Sul provvedimento martedì scorso il governo aveva chiesto e incassato la fiducia (304 voti a favore, 226 contrari e un astenuto). Nel mirino, soprattutto le norme sull'uso del trojan, il captatore informatico che viene inserito nei cellulari e negli altri dispositivi mobili.
Tra le modifiche introdotte al testo varato dal Consiglio dei ministri a dicembre, c'è il rinvio di altri due mesi dell'entrata in vigore della riforma. Sarà operativa quindi dal primo maggio.
Ecco le principali novità.
- Pm selezionera' intercettazioni: ora sarà il magistrato, e non più la polizia giudiziaria, a valutare quali colloqui sono rilevanti per le indagini o meno. Toccherà a lui anche vigilare ché nei verbali non siano riportate espressioni che ledono la reputazione di singole persone o dati personali ("salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini"). Com'era prima della riforma del 2017, verbali e registrazioni saranno trasmessi immediatamente al pm, che li depositerà entro 5 giorni. I difensori potranno esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni.
- Uso del trojan: sarà possibile usare il trojan non solo per i reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali, ma anche dagli incaricati di pubblico servizio e puniti con la reclusione oltre 5 anni. E le intercettazioni potranno avvenire anche nei luoghi di dimora privata (come previsto già dalla Spazza-corrotti per i pubblici ufficiali), "previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo".
- Uso in altri procedimenti: i risultati delle intercettazioni possono essere usati in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati disposti, solo se sono "indispensabili" e "rilevanti" per l'accertamento dei reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza e di quelli di particolare gravità indicati tassativamente dall'articolo 266 del codice di procedura penale.
Fonte: Ansa