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Cassazione: il lavoratore può registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi per tutelare la propria posizione in azienda
Diritto di difesa batte privacy. Il lavoratore può registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda: non serve il consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati - come l'audio “rubato” all'ignaro interlocutore - serve a precostituirsi un mezzo di prova, magari contro il datore. Ad esempio per il dipendente che vuole dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento adottato dalla società. A patto, tuttavia, che l'utilizzo del file non vada oltre le finalità della tesi difensiva e, dunque, le necessità del legittimo esercizio di un diritto. È quanto emerge dalla sentenza 28398/22, pubblicata il 29 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione.
Cassazione: l'anonimato delle criptovalute favorisce l’autoriciclaggio
La fisionomia del sistema di acquisto di bitcoin «si presta ad agevolare condotte illecite», visto che è in grado di assicurare un grado elevato di anonimato. Via libera quindi alla custodia cautelare per truffa e autoriciclaggio. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 27023 della Seconda sezione penale depositata il 13 luglio 2022.
Cassazione: nessun divieto di pubblicazione per gli atti contenuti nel fascicolo archiviato
Legittima la pubblicazione in un libro delle intercettazioni, e di altri atti, facenti parte di un provvedimento archiviato. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22503/2024, segnalata per il “Massimario”, che ha respinto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Bolzano contro l’assoluzione dei due autori disposta dal Gip per “insussistenza del fatto”.
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Cassazione: scambi di file protetti tra colleghi sono accesso abusivo al sistema
Reato in concorso per l’impiegato di banca che chiede al collega l’invio di dati a cui non ha accesso per policy aziendale. La Quinta penale della Cassazione (sentenza 565/19) ha confermato la condanna alle sole statuizioni civilistiche (il reato era nel frattempo prescritto) per il dipendente di un grande gruppo bancario che si era fatto spedire da un collega “titolato” il file excel relativo alla posizione di un cliente importante. Il ricorrente, accusato di accesso abusivo a sistema informatico, aveva impugnato la decisione della Corte d’appello di Milano sostenendo che il semplice invio di una mail tra colleghi non può integrare il profilo oggettivo del reato contestato.
Cassazione: sì alla trasparenza istituzionale ma nel rispetto di privacy e dignità personale
La trasparenza pubblica si realizza attraverso la pubblicità di atti, documenti e dati da parte di Enti ed Amministrazioni. Tale attività è posta oggi soprattutto sulla rete internet ed in particolare sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni. L'ordinanza n.26267/2023 della Corte di Cassazione.
Cause di separazione, la chat è prova del tradimento salvo un disconoscimento «chiaro, circostanziato ed esplicito»
Per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di una chat occorre un disconoscimento «chiaro, circostanziato ed esplicito», che si deve concretizzare «nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta». Sono quindi inefficaci i semplici richiami, fatti dal ricorrente, ai propri scritti difensivi nei quali dichiarava che quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrispondesse alla realtà dei fatti in essa descritta. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 12794 del 13 maggio 2021.
Chi diffama sui social non si può nascondere dietro a un dito se tutti gli indizi confermano che è lui l'autore del reato
La diffusione di un messaggio denigratorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata. Ciò perché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca social ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di persone. Le “vetrine virtuali” raccolgono spesso un numero molto elevato di lettori perché l'utilizzo dei social integra oggi una delle modalità principali attraverso le quali gruppi di soggetti condividono esperienze di vita, professionali, sociali, affettive.
Chi offende su Facebook rischia una condanna anche se non fa il nome della persona presa di mira
Rischia una condanna per diffamazione aggravata chi insulta altri su Facebook, anche se magari pensa di farla franca solo perché evita di fare il nome della persona offesa. Se infatti gli aggettivi usati sono sufficienti per individuare la persona presa di mira, non sarà poi possibile nascondersi dietro un dito per sottrarsi alle proprie colpe. È il caso di una donna che sul noto social network aveva scritto offese pesanti riferendosi a una conoscente definendola in modo sprezzante “nana” e “spazzina”.
Chi viola la privacy non può impugnare direttamente il verbale di accertamento
La Cassazione ha pronunciato due principi di diritto in materia di tutela della privacy. Questo è il primo: «in tema di protezione di dati personali, con riferimento a fattispecie non disciplinate dalle norme introdotte dal Dlgs 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'atto di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo non è irrogativo della sanzione e non risulta idoneo, come tale, a produrre effetti sulla sfera giuridica del presunto trasgressore, sicché questi è carente dell'interesse ad agire con riferimento a una domanda di accertamento negativo dell'illecito solo contestato, potendo unicamente proporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio che sia successivamente emanato nei suoi confronti dal Garante a norma dell'art. 18 Iegge n. 689 del 1981.
Clona profilo social per cercare di tornare con l’ex: condannata a pagare danni per 6mila euro
La gelosia tra ex può costare cara, soprattutto se viaggia sui social network. Lo sa bene una donna di 34 anni, condannata dal Tribunale di Palermo (giudice onorario Marchese) a pagare 6mila euro di risarcimento danni a un amico dell’ex fidanzato per aver creato un falso profilo Facebook a suo nome per tentare di recuperare la relazione sentimentale interrotta (sentenza 2076 del 16 maggio 2022).