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Visualizza articoli per tag: sentenze

Google non deve risarcisce la moglie adulterina costretta a confessare l’esistenza di un amante, cedendo alle pressioni del marito, che aveva visto la sua auto in una via “insolita” grazie a Google Maps. L’auto era infatti stata ripresa, senza targa oscurata con la funzione Street View, in assenza di qualunque avvertenza che su quella strada si stavano facendo delle riprese fotografiche. La donna aveva dunque chiamato in giudizio Google Italy, al quale attribuiva la fine del suo matrimonio.

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I magistrati non sono di per sé "personaggi pubblici", solo perché svolgono una funzione indiscutibilmente di pubblico rilievo. Per cui la pubblicazione della loro immagine è legittima solo col consenso dell'interessato e solo entro i limiti per cui è stato prestato. Anche se ciò non esclude a priori che un giudice possa comunque assurgere a persona pubblica se ricorrono alcune circostanze o caratteristiche. Questo il chiarimento contenuto nella sentenza della Corte di cassazione penale n. 13197 depositata il 29 aprile 2020.

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Inutilizzabili i messaggi WhatsApp nel processo tributario in quanto a differenza degli sms i dati rimangono archiviati solo nel dispositivo senza lasciare traccia. Questo quanto si ricava dalla recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 105.01.2021.

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La Corte di Cassazione (sentenza n. 25549/2024) ha enunciato il principio di diritto secondo cui in tema di mezzi di prova, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un telefono cellulare conservano la natura di “corrispondenza” anche dopo la ricezione da parte del destinatario.

Un’interessante sentenza per gli esperti di informatica è la n. 6363/2023 della Corte di Cassazione, emessa a seguito del ricorso presentato contro un provvedimento con cui il Tribunale del riesame ha confermato la decisione del Gip che ha applicato la sanzione cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto nei cui confronti sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'omicidio di un soggetto grazie alla messaggistica o Chat ricondotta all'ID dell'indagato.

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E' sicuro che la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-311/18 del 16 luglio 2020 - la c.d. sentenza “Schrems II” - dovrà essere ricordata e metabolizzata per qualcosa di più che per il colpo di ghigliottina inferto al “Privacy Shield”.  C'è, in buona sintesi, un argomento/punto – certo non nuovo! - su cui deve/dovrà concentrarsi l'attenzione degli interpreti e degli operatori. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha interrogato la CGUE sulla applicabilità del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi anche solo 'Regolamento') a trasferimenti di dati personali fondati su clausole tipo di protezione contenute nella decisione 2010/87, sul livello di protezione richiesto nel quadro di un trasferimento siffatto e sugli obblighi correlativamente incombenti sulle autorità di controllo.

Il like sui post antisemiti pubblicati nei social network è un grave indizio del reato di istigazione all’odio razziale. Il gradimento, infatti, non solo dimostra, incrociato con altre evidenze, l’adesione al gruppo virtuale nazifascista, ma contribuisce alla maggiore diffusione di un messaggio, già di per sé idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone. La Cassazione, con la sentenza n. 4534, respinge il ricorso contro una misura cautelare disposta dal Gip, per il reato di istigazione all’odio razziale.

Una recente pronuncia del TAR della Puglia (TAR Puglia, sez. II, 2 novembre 2021, n. 1579) ha affrontato il caso di un automobilista coinvolto in un sinistro stradale che ha richiesto i filmati delle telecamere comunali ai sensi della Legge 241/90. Come noto si tratta della normativa sull’accesso ai documenti amministrativi che consente di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

Avvocato che parla male del collega incastrato dalla registrazione effettuata di nascosto dal cliente nello studio legale. Il file audio è utilizzabile nel processo civile in quanto riproduzione meccanica ex art. 2712 del Codice Civile né l'uso è precluso dal Codice Privacy: anche nel penale, infatti, la registrazione eseguita all'insaputa dell'interlocutore da una persona che è presente alla conversazione costituisce una prova documentale non costituisce un'intercettazione e dunque resta fuori dal campo delle garanzie ad hoc. Lo stabiliscono le s.u. civili della Cassazione con la Sentenza 20384/21.

La banca ha pochi segreti per il suo cliente. L'utente ha sempre diritto di conoscere la data e le ragioni per cui i suoi dati personali sono stati consultati dal personale dell'istituto di credito. Ciò in applicazione del diritto all'accesso previsto dall'art. 15 del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy 2016/679). Peraltro questo diritto non permette di sapere i nomi delle singole persone che hanno consultato i dati, a meno che ciò non sia indispensabile per l'esercizio dei propri diritti. Così la Corte di Giustizia Ue, sentenza 22/6/2023 resa nella causa C-579/21.

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Il presidente di Federprivacy a Rai Parlamento

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