Revenge porn, integra il delitto di diffusione illecita di immagini la condotta di chi diffonde video sessualmente espliciti
Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento.
Fonte: Il sole 24 Ore - di Valeria Cianciolo
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