Il rito abbreviato non sana di per sé la prova raccolta in violazione della normativa sulla privacy
Il rito alternativo non sana di per sé la prova raccolta in trasgressione della normativa a tutela della privacy del traffico telefonico. La Sesta sezione penale della Cassazione, sentenza n. 15836, ha affermato che non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti in tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Si tratta infatti di prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, colpite da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.