NEWS

Il rito abbreviato non sana di per sé la prova raccolta in violazione della normativa sulla privacy

Il rito alternativo non sana di per sé la prova raccolta in trasgressione della normativa a tutela della privacy del traffico telefonico. La Sesta sezione penale della Cassazione, sentenza n. 15836, ha affermato che non sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti in tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Si tratta infatti di prove lesive del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato e, pertanto, colpite da inutilizzabilità patologica, non sanata dalla richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito alternativo.

Data retention, garanzie non aggirabili con l’abbreviato

Note sull'Autore

Federprivacy Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Prev Whistleblowing: il licenziamento ritorsivo o discriminatorio è sempre nullo
Next Videosorveglianza: non basta l'ok dei dipendenti per installare le telecamere in azienda

Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy