Whistleblowing: il licenziamento ritorsivo o discriminatorio è sempre nullo
La tutela per il licenziamento del whistleblower è stata di recente oggetto di modifiche da parte del Dlgs 24/2023, attuativo della direttiva Ue 2019/1937. In precedenza, questa protezione era riconducibile alla previsione di un generico «divieto di atti di ritorsione o discriminatori» nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione (articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 231/2001, introdotto dalla legge 179/2017).