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Il Csm apre alla pubblicazione dei compensi ai professionisti

Un passo avanti sulla strada della trasparenza degli incarichi ai professionisti. Il Csm, con una delibera approvata dal plenum, chiarisce che il presidente del tribunale può rendere pubblici anche tutti i dati relativi agli acconti e ai compensi riconosciuti a professionisti per gli incarichi attribuiti dagli uffici giudiziari.

A sollecitare l’intervento del Consiglio era stato un quesito posto dal presidente del tribunale di Roma sui limiti della pubblicità degli incarichi, anche alla luce del rispetto del principio di riservatezza, avendo come punto di riferimento la più ampia e specifica risoluzione del Csm del 12 ottobre 2016. Quest’ultima, infatti, stabilisce che costituisce «buona prassi, a fini di trasparenza» quella «di rendere pubblici annualmente, sul sito internet istituzionale dell’ufficio giudiziario, gli elenchi degli incarichi affidati per ciascuna sezione e settore, schermato ogni dato sensibile, con l’indicazione del numero del procedimento e dell’oggetto, del magistrato che affida l’incarico, dell’ausiliario e della sua qualifica, della data di conferimento dell’incarico medesimo».

Inoltre, a completare il quadro normativo di riferimento, la delibera ricorda da una parte che il registro dei professionisti che si occupano delle operazioni di vendita immobiliare è pubblico e consultabile liberamente, come previsto dall’articolo 179 quater delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, mentre l’articolo 23 delle medesime disposizioni, stabilisce, più genericamente, che spetta al presidente del tribunale assicurare «l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

In questo contesto allora, afferma il Csm, lo stesso presidente ha senza dubbio la facoltà di pubblicare, tra i dati relativi agli incarichi conferiti, anche quelli relativi ai compensi e agli acconti. Si tratta infatti di dati che contribuiscono alla complessiva trasparenza sulle modalità di affidamento degli incarichi all’interno di un ufficio. Dati che non possono infine essere considerati tra quelli sensibili, visto che non hanno a che vedere con origini razziali o etniche e neppure con convinzioni religiose o opinioni politiche.

Il Csm, con la medesima delibera ha poi chiarito che, nel corso delle indagini preliminari, la comunicazione dell’attribuzione degli incarichi di consulenza deve avvenire dopo che è cessato il segreto investigativo. In caso contrario, la pubblicità potrebbe compromettere la riservatezza delle indagini «rendendo potenzialmente conoscibile che, in un determinato procedimento, l’autorità inquirente che procede ha ritenuto necessario conferire un incarico di consulenza a questo o quel soggetto». Dati coperti da segreto che potrebbero poi essere svelati dalle modalità operative di redazione degli elenchi dei professionisti stessi.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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