Il condominio con videosorveglianza in tilt deve risarcire se c'è un furto nel negozio sottostante
Il condominio risponde delle carenze del sistema di sorveglianza se hanno facilitato il furto nel locale commerciale. Lo ha deciso il Tribunale di Latina, II sezione civile, nella sentenza del 20 settembre 2018.
Qualora il sistema di vigilanza risulti inadeguato o mal funzionate, il condominio risponde dei danni conseguenti al furto subito da un condomino, qualora lo stesso sia anche custode dell’impianto, tenuto alla sua conservazione, tanto da sopportarne le spese di manutenzione.
Ciò a prescindere dal fatto che l’impianto sia stato concesso in comodato al condominio da una società incaricata del controllo del sistema di allarme, specie quando le carenze strutturali e il malfunzionamento del predetto impianto siano state dalla stessa già segnalate al condominio, soggetto obbligato in virtù del regolamento condominiale a regolare il servizio di sicurezza e sorveglianza del centro.
Ad avviare il contenzioso contro proprietaria, condominio e società incaricata è stata l’affittuaria di un negozio all’interno di un centro commerciale in uno stabile in condominio, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un furto nottetempo subito nel negozio. La società di vigilanza contestava la domanda, in considerazione del fatto che sia la proprietaria del locale che il condominio erano al corrente dell’inadeguatezza dell’impianto di allarme.
Il Tribunale di Latina accoglieva la domanda, condannando il solo condominio al risarcimento del danno.
Infatti, nel corso del giudizio sarebbe emerso che, in virtù del regolamento condominiale, il condominio avrebbe dovuto regolare «il servizio di sicurezza e sorveglianza del centro avvalendosi anche di ditte esterne specializzate», con relativi oneri a carico dei condòmini. Ciò posto, riferisce il Tribunale, appare innegabile che la clausola regolamentare, pur nella sua genericità, affida al condominio il servizio di sicurezza e sorveglianza del centro, addossando ai condòmini anche le spese per la manutenzione. Infatti, il condominio aveva stipulato un «contratto di abbonamento per collegamento, controllo e pronto intervento operativo».
Dall’istruttoria era altresì emerso che, anche in passato, vi erano stati dei tentativi di furto e tali circostanze erano state portate a conoscenza - a cura della proprietaria - del condominio e della società di vigilanza, la quale si dichiarava disposta ad implementare i sistemi di allarme, ma non prima del saldo delle morosità.
Ma il condominio non si è mai adoperato né per «rivedere le condizioni contrattuali» con la società di vigilanza, ma neppure a conformare l’impianto in relazione alle dimensioni del centro commerciale e, in particolare, a dotare di infrarossi la cupola dello stesso, dalla quale peraltro sembra si siano introdotti i malviventi.
Pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità della proprietaria dei locali, risulta come unico responsabile proprio il condominio.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 13 novembre 2018