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Non devono rispettare la privacy solo gli autovelox, ma anche le telecamere che rilevano le infrazioni di ‘passaggio con il rosso’

Alcuni cittadini residenti nel comune di Portici hanno presentato un reclamo al Garante Privacy contro la locale amministrazione comunale. La doglianza ha riguardato l'assenza di qualsivoglia forma di informativa nei pressi dei luoghi in cui erano presenti telecamere adibite a rilevare l'infrazione di "passaggio con il rosso". Il Garante ha quindi avviato un'attività istruttoria chiedendo spiegazioni all'autorità comunale.

L'amministrazione locale interessata ha riferito di aver installato le telecamere "al fine di diminuire il tasso di incidentalità dovuta al transito veicolare con lanterna rossa semaforica azionata", dichiarando che il sistema si attiva solo in caso di violazione, oscura in automatico il lunotto anteriore e posteriore del veicolo per rendere irriconoscibile conducente ed eventuali passeggeri, e che una ulteriore anonimizzazione - se necessaria - viene manualmente eseguita dai pubblici ufficiali incaricati di validare l'accertamento e l'infrazione. L'amministrazione interessata ha inoltre riferito di non aver installato alcun avviso perché - a suo dire - la normativa vigente prevede tale obbligo per i soli autovelox (dimostrando così di confondere l'obbligo previsto dal codice della strada con l'informativa per il trattamento dei dati personali). Allo stesso modo il comune in questione ha ritenuto di essere sollevato dall'obbligo di redigere la valutazione di impatto di cui all'articolo 35 GDPR.

L'autorità per la tutela dei dati personali - a seguito dell'attività svolta - ha dichiarato l'illecito trattamento dei dati personali da parte del comune di Portici per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 35 del Regolamento. Infatti, secondo la norma, il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12, par. 1, del Regolamento).

In particolare, "allorquando siano impiegati dispositivi video, il titolare del trattamento, oltre a rendere l'informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle informazioni di secondo livello, che devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell'articolo 13 del Regolamento ed essere facilmente accessibili per l'interessato, ad esempio attraverso un pagina informativa completa messa a disposizione in uno snodo centrale […] o affissa in un luogo di facile accesso", obbligo cui si è sottratta l'amministrazione in questione non avendo provveduto ad informare gli interessati - in prossimità dell'incrocio semaforico, ovvero nelle immediate vicinanze del punto dove sono installate le telecamere - dell'esistenza di tale dispositivi di ripresa e di tutti gli altri elementi previsti dalla norma. Analogamente il comune di Portici è venuto meno anche all'obbligo di redigere la valutazione di impatto, cui era certamente tenuto considerando che - ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera C del Regolamento - la stessa è sempre richiesta in caso di "sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico" che consenta la raccolta di numerosissimi dati anche inerenti all'ubicazione e alla circolazione degli interessati, circostanza che ricorre nel caso di specie.

Il Garante ha quindi sanzionato il Comune di Portici (cfr. registro dei provvedimenti n. 766 - doc. web 10102334) nell'ambito delle multe elevate per il passaggio con il semaforo rosso e riscontrate attraverso un sistema di telecamere.

Due le considerazioni:

1. l'evento dimostra ancora una volta la superficialità della pubblica amministrazione nel trattare i dati personali dei cittadini;
2. i dati personali trattati in violazione della norma sono inutilizzabili in giudizio (cfr. art. 11, c. 2, d. lgs. 196/2003 e Cassazione 28378/2023).

In caso di ricorso, quindi, l'accertamento della violazione non può essere prodotto e, pertanto, la multa è nulla per mancanza della prova dell'avvenuta infrazione.

Fonte: Studio Cataldi

Note sull'Autore

Andrea Pedicone Andrea Pedicone

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali, Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, socio membro Federprivacy.

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