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L’accessibilità dei prodotti e servizi informatici e per le persone affette da disabilità

La Legge n. 4 del 9 gennaio n. 2004 ha introdotto nel nostro sistema giuridico l’obbligo per taluni soggetti di assicurare la cosiddetta accessibilità ossia “la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili … di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

Una ricerca condotta da Federprivacy ha evidenziato che il 98% dei siti web non tiene conto dei diritti privacy degli utenti svantaggiati

Originariamente la normativa era indirizzata alle sole pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle imprese private concessionarie di servizi pubblici, alle imprese a prevalente partecipazione pubblica, nonché, in generale, a tutti i soggetti che avevano goduto di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

A seguito dell’adozione della direttiva UE sull’accessibilità n. 2019/882, il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 ha esteso la platea dei soggetti destinatari della normativa anche alle imprese private di grandi dimensioni.

Il Legislatore italiano ha evitato di fornire un’esatta definizione del concetto di accessibilità limitandosi ad evidenziarne alcuni caratteri generali (fruibilità dei contenuti definita in base a facilità, efficienza, efficacia e soddisfazione nell’uso) affidando all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito dettare Linee Guida capaci di individuare i requisiti tecnici che siti web ed applicazioni mobili debbono possedere per esser considerati accessibili.

La legge prevede che il soggetto obbligato sia esentato dall’osservanza dei sopraddetti obblighi, in presenza di un cosiddetto “onere sproporzionato” ossia “… un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi ...”.

Gianluca Amarù, insieme ad Alessandra Fava e Marco Fossi hanno scritto il libro 'La privacy dei dati digitali'

In caso di inosservanza di tali prescrizioni, i soggetti tenuti al rispetto dell’obbligo non potranno stipulare, rinnovare, modificare i contratti relativi a siti web e ad applicazioni mobili, salve le ulteriori eventuali responsabilità penali e civili diversamente individuabili. Per le grandi imprese è altresì prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria aggiuntiva fino al 5 per cento del fatturato del soggetto inadempiente.

È bene osservare come siano previste prescrizioni anche per le imprese private che rimangono sotto la soglia di fatturato indicata dalla Legge Stanca. Il Decreto Legislativo n. 82 del 27 maggio 2022 in attuazione della direttiva UE (European Accessibility Act) sull’accessibilità n.2019/882 prevede che, a partire dal 28 giugno 2025, ogni operatore economico debba rendere conformi alle prescrizioni contenute negli allegati tecnici al medesimo testo normativo:

- i sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori;
- i terminali self-service di pagamento
- le apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica o per servizi di media audiovisivi;
- i lettori di libri elettronici (e-reader);
- i servizi di comunicazione elettronica e quelli che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
- i siti web, i servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili, i servizi di biglietteria elettronica, la fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto;
- i servizi bancari per consumatori;
- i servizi di commercio elettronico.

In sintesi a partire dal 28 giugno 2025, ad eccezione delle “micro-imprese”, tutti i soggetti definibili come operatori economici (quindi il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore) di servizi erogati ai consumatori tramite siti web o app, ivi compresi i servizi di comunicazione elettronica o per servizi di media audiovisivi, nonché i software e gli hardware, saranno obbligati al rispetto delle regole di accessibilità previste dagli allegati tecnici di cui al Decreto Legislativo n.82 del 27 maggio 2022.

Pertanto, salvo alcune eccezioni debitamente indicate dal decreto, ogni prodotto, servizio o bene dovrà essere accompagnato dalla marcatura CE e da una Dichiarazione UE che ne attesti la conformità ai requisiti di accessibilità previsti in ambito europeo. In caso di inosservanza sono previste sanzioni amministrative pecuniarie molto onerose e, nei casi più gravi, anche sanzioni aventi carattere penale.

Anche in questo caso, come già osservato per la Legge 4/2004, è prevista la possibilità di avvalersi dell’esimente costituita dal cosiddetto “onere sproporzionato”.

Le finalità perseguite dalla normativa sarebbero sostanzialmente due: a) permettere alle persone con disabilità ed ai soggetti fragili di accedere ad un maggior numero di prodotti e servizi disponibili sul mercato ed a prezzi più competitivi, incontrando minori barriere all’accesso ai servizi di trasporto ed ostacoli per l’accesso all’istruzione ed al lavoro; b) permettere alle Imprese di godere di maggiori opportunità di mercato per i prodotti e servizi accessibili per effetto dell’applicazione di norme comuni sull’accessibilità all’interno dell’UE.

Non sono mancate le critiche a questa normativa che inspiegabilmente non trova applicazione in ambiti di grande rilevanza quali l’istruzione, i servizi della sanità, i trasporti.

di Gianluca Amarù con il contributo di Alessandra Fava e Marco Fossi

Note Autore

Amarù Gianluca Amarù Gianluca

Consulente ed Avvocato in Diritto della Privacy Diritto del Lavoro e Diritto Civile.

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