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Videosorveglianza sulle parti comuni del condominio per un legittimo interesse in presenza di un reale pericolo

In base all’articolo 1122-ter del Codice civile, l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni del condominio deve essere deliberata in assemblea (con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). La delibera assembleare non costituisce però l’unico presupposto legale per l’avvio del trattamento.Un sistema di videosorveglianza condominiale può essere installato per perseguire il «legittimo interesse» alla protezione della vita, dell’integrità fisica delle persone e della proprietà privata, a condizione però che, su tali interessi, non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali delle persone riprese (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Ue 2016/679).

Videosorveglianza in presenza di un reale pericolo

L’attivazione di un sistema di videosorveglianza si giustifica quindi in relazione a una situazione di pericolo reale, comprovata da furti o atti vandalici verificatisi in passato: questi precedenti costituiscono un solido elemento a supporto della sussistenza del legittimo interesse ed è pertanto opportuno che vengano documentati.

L’installazione delle telecamere deve essere preceduta anche da un attento bilanciamento degli interessi in gioco: la decisione deve essere presa caso per caso e non è sufficiente fare riferimento a situazioni astratte o limitarsi a confrontare casi simili tra loro.

Al riguardo devono essere attentamente considerati tutti gli elementi del contesto in cui si intende attivare il sistema: il numero, la tipologia e il posizionamento delle telecamere, la pertinenza delle aree riprese (evitando ad esempio aree di terzi o aree pubbliche), la definizione di una durata della conservazione delle immagini compatibile con le finalità del trattamento sono sicuramente aspetti che devono essere tenuti in debita considerazione in questa sede.

Nelle valutazioni occorre tenere in considerazione anche le ragionevoli aspettative degli interessati, valutando quanto possa essere ragionevole aspettarsi di essere oggetto di sorveglianza in una determinata area o situazione specifica. Nel rispetto del principio di accountability previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento Ue 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, anche le valutazioni effettuate in questa sede dovranno essere adeguatamente documentate e rese disponibili alle autorità, in sede di controllo.

Procedendo alla materiale installazione del sistema nel rispetto delle indicazioni riportate nel predetto documento, nel quale si potrà anche prevedere la più opportuna collocazione dei cartelli informativi, si possono ridurre significativamente i rischi di contestazioni e le conseguenti responsabilità.

di Francesco Modafferi, Dirigente Garante per la protezione dei dati personali (fonte: Il Sole 24 Ore)

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