Per l'accesso ai dati personali non basta la parola dell’avvocato
Per chiedere l’accesso ai dati personali per conto di un cliente non basta la parola dell’avvocato, che dichiara di agire su incarico dell’interessato. La richiesta di accesso, formulata in applicazione dell’articolo 15 Gdpr deve essere firmata sia dall’avvocato sia dal cliente oppure deve avere in allegato la delega conferita al professionista.
Fonte: Italia Oggi - di Antonio Ciccia Messina
Per leggere questo articolo devi essere registrato ed effettuare il login!