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Un poliziotto riprende un'operazione critica con il telefonino e il video finisce in rete: sanzionato il Ministero dell'Interno

Riprendere operazioni critiche di polizia e condividerle in chat comporta una serie di problematiche che si ripercuotono necessariamente anche sui vertici. A prescindere dalle responsabilità dei singoli infatti a rispondere per il trattamento negligente dei dati di polizia è sempre il titolare del trattamento ovvero il comune o il ministero. Lo ha evidenziato il Garante privacy con provvedimento 236/2020 che ha sanzionato il Viminale.

Privacy e polizia, guai se il video finisce in rete: il Garante sanziona il Ministero degli interni

Un arrestato è stato condotto in commissariato dove è andato in escandescenze. Alcuni agenti sono dovuti intervenire a sedarlo mentre un collega riprendeva l'operazione col proprio smartphone.

Il video è poi finito in rete e la stampa si è interessata della vicenda dove risultava facile riconoscere il volto dell'interessato. Il Garante ha chiesto chiarimenti al Viminale che ha dovuto ammettere una serie di negligenze rilevanti in materia di corretto trattamento dei dati personali.

Nella materia, attualmente regolata dalla direttiva Ue 2016/680, recepita in Italia con il dlgs 51/2018, il principio fondamentale è quello della responsabilizzazione del titolare del trattamento.

Spetta all'organizzazione infatti adottare tutte le misure idonee a salvaguardare la correttezza del trattamento di dati, nel rispetto dei principi fondamentali che sono stati introdotti anche con il Gdpr.

Ovvero salvaguardare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini. Che non possono subire un danno reputazionale con un video girato all'interno di un comando di polizia. Anche se la divulgazione del filmato fosse avvenuta per iniziativa privata dell'operatore in divisa, prosegue il provvedimento, resta piena ed evidente la responsabilità del titolare del trattamento.

Ovvero del ministero che non si è dotato delle necessarie misure tecniche ed organizzative necessarie per prevenire questo tipo di trattamento illecito. In particolare è mancata la formazione «di una piena ed effettiva conoscenza e consapevolezza da parte degli operatori di polizia dei rischi derivanti agli interessati dai trattamenti per finalità di polizia».

Fonte: Italia Oggi del 13 febbraio 2021

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