Il GDPR applicato al contesto immobiliare, evento patrocinato da Federprivacy il 6 ottobre a Roma
Dopo più di cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento UE 16/679 (GDPR) e dalla sua applicazione è il momento di parlare delle criticità, cercando anche di proporre le possibili soluzioni in relazione all’applicazione della norma europea sulla privacy nel contesto condominiale.
Il Codice Civile tratta la materia del condominio inquadrando ruoli, diritti e doveri dei vari soggetti interessati, partendo dai condòmini, per passare all’amministratore di condominio, all’assemblea e, infine, chiudendo coi creditori del condominio stesso.
Se questo è il quadro di riferimento, condito dalla giurisprudenza dei giudici di merito e di quella di legittimità della Corte di Cassazione, occorre porsi la domanda se le norme interne possano poi nella fase applicativa entrare o meno in contrasto con la Regolamentazione europea e, soprattutto, con i provvedimenti e i pareri del Garante nazionale.
Per questo, all’evento “Il Regolamento UE 679/16 applicato al contesto immobiliare” patrocinato da Federprivacy e moderato dalla giornalista Annarita D’Ambrosio, inviata dal media partner “Il Sole 24 Ore”, che si terrà a Roma il giorno 6 ottobre presso la Sala delle Bandiere della rappresentanza in Italia del Parlamento europeo, sono stati invitati ad intervenire Francesco Modafferi, Direttore del Dipartimento realtà economiche e produttive dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, e Luciano Corino, membro del Consiglio Direttivo di Federprivacy.
Nell’occasione, gli esperti potranno così affrontare alcune criticità applicative della norma nel contesto condominiale con il rappresentante del Garante.
La prima, ad esempio, riguarda la nomina dell’amministratore a responsabile del trattamento dei dati per conto del condominio. Occorre considerare da una parte che, al fine di snellire le procedure, è conveniente rivestire il ruolo di responsabile del trattamento dei dati per conto del titolare condominio (si pensi, ad esempio, al caso della scelta del gestionale che, inquadrando l’amministratore come titolare dovrebbe essere passare per l’assemblea o per i singoli condomini mentre, se l’amministratore riveste il ruolo di responsabile - con delega alla nomina dei sub-responsabili - è scelto direttamente da quest’ultimo).
Detto ciò, non è chiara la maggioranza assembleare che dovrebbe deliberare la nomina in questione. Posto che il diritto alla riservatezza deve considerarsi personalissimo, infatti, ben potrebbe configurarsi la necessità di una delibera adottata all’unanimità.
Comunque, nel silenzio della legge, per l’amministratore e l’assemblea è sicuramente rischioso procedere con la nomina a maggioranza per il rischio di contestazione del quorum deliberativo che si intendesse adottare.
In un contesto siffatto, poi, anche ove venisse stabilito il quorum deliberativo, deve chiarirsi cosa accadrebbe se questo non si raggiungesse. Una soluzione auspicata potrebbe essere quella di considerare possibile l’autonomina, andando a scongiurare le ipotesi di conflitto di interessi.
Altre problematiche che verranno trattate con il Garante al fine di ottenere delle risposte riguardano il tema della videosorveglianza. Si rimarca la necessità di comprendere il confine tra l’illecito penale e l’illegittimo trattamento dei dati vista la distanza tra la giurisprudenza (soprattutto di stampo penalistico), e le interpretazioni dell’Authority. In particolare, il problema si pone in relazione alle riprese effettuate da soggetti privati sulle parti condominiali. Occorre poi comprendere se vi sono delle possibilità, attraverso una corretta disamina sul legittimo interesse, di installare telecamere che riprendano aree condominiali per la verifica della raccolta differenziata al fine di evitare il ripetersi di sanzioni già irrogate.
Da non sottovalutare è poi il delineamento del confine tra il diritto di accesso e di verifica da parte del condòmino mandante sull’amministratore mandatario rispetto al diritto alla riservatezza, tematica lasciata forse un po' troppo nelle mani della libera discrezione del titolare del trattamento dei dati che, in ambito condominiale, non è sensibilizzato a lasciare traccia scritta dell’esame sul legittimo interesse che dovrebbe accompagnare la decisione di rilasciare o meno copia di documenti condominiali (si pensi soprattutto ad eventuale scambio di corrispondenza tra amministratore e condòmino, contenente dati personali o riferimenti ad essi che ne portano all’identificazione, che viene richiesta da altro condomino). Sul punto potrebbe essere auspicabile la stesura di linee guide che stimolino l’amministratore a svolgere per scritto analisi e valutazioni sul contemperamento degli interessi in gioco.
Si tratta di tematiche che lasciano dubbi interpretativi che spesso l’amministratore di condominio si trova a dover dipanare senza avere le dovute competenze per poter prendere delle decisioni che non mettano a repentaglio la sua professionalità.
L’importanza dell’evento, che vede come responsabile scientifico l’Avv. Carlo Pikler, coordinatore del Gruppo di lavoro Federprivacy in ambito condominiale, è organizzato da Midas Touch in partnership con il Centro Studi di Privacy and Legal Advice ed Estia Academy, ed è l’ultimo di una serie di 4 incontri validi come formazione per gli amministratori di condominio ex D.M. 140/14, che occupano tutti i venerdì mattina dal 15 settembre fino a quello conclusivo di cui in parola, è sottolineata anche a livello istituzionale stante anche l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.
La partecipazione all’incontro in presenza è gratuita previa registrazione, e per coloro che non risiedono nella Regione Lazio è prevista anche una diretta online.