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Federprivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati, iscritta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Per le body cam ci vuole un regolamento aziendale interno. I dispositivi indossabili non sono tabù per la privacy, ma le aziende devono dotarsi di un disciplinare interno e prevedere le garanzie per chi è ripreso e per i lavoratori. Il provvedimento del Garante della privacy n. 362 del 22 maggio 2018 studia le body cam in relazione alle norme del Codice della privacy, con alcune considerazioni «ponte» rispetto al regolamento europeo sulla privacy (n. 2016/679), operativo dal 25 maggio 2018.

Non sussiste violazione della privacy nella raccolta e nell'archiviazione di dati da parte dell'Agenzia delle entrate con il redditometro. Lo ha stabilito la Cassazione, rigettando il ricorso presentato da un contribuente. L'uomo si era rivolto al tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli - per chiedere che venisse riconosciuta la «gravità dei pregiudizi e dei danni della privacy» che potevano derivare dall'applicazione delle regole relative al redditometro.

I produttori delle applicazioni che utilizzano Gmail possono leggere la posta di milioni di iscritti al servizio, ottenendo molte informazioni sui loro contatti e le loro abitudini. Diffusa da tempo, la pratica non è nota a molti utenti, come ha spiegato di recente il Wall Street Journal in un lungo articolo dedicato alle applicazioni per Gmail di terze parti, cioè realizzate da sviluppatori diversi da Google. Queste app hanno bisogno di un permesso esplicito da parte degli utenti prima di poter accedere alle loro email, ma in pochi sanno di dare ad altri l’accesso incondizionato alla loro corrispondenza online.

Un interessante profilo dell’obbligo di riservatezza gravante sul lavoratore è quello relativo a casi in cui la violazione riguardi non l’attività produttiva del datore ma i dati personali dei clienti con i quali il dipendente possa venire a contatto o che siano da questo facilmente accessibili. La Cassazione, con la decisione n. 14319 dell’8 giugno 2017– pronunciatasi sulla legittimità del licenziamento intimato alla dipendente di un call-center per aver effettuato un ingiustificato accesso al traffico telefonico di alcuni clienti – ha ritenuto che l’indebita visualizzazione dei dati dei clienti fosse idonea a ledere il vincolo fiduciario sia alla luce delle funzioni attribuite alla lavoratrice sia per l’esposizione del datore di lavoro al rischio di violazioni della normativa privacy.

Gli obblighi di riservatezza che gravano sui lavoratori ai sensi dell’articolo 2105 del Codice civile, nonché secondo i principi generali di buona fede e correttezza, assumono rilevanza anche con riferimento al diritto dei colleghi alla riservatezza all’interno del posto di lavoro, la cui tutela è demandata al datore di lavoro. Su questo punto, la giurisprudenza è stata spesso chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno della condotta dei dipendenti che, per difendersi in giudizio, registrino occultamente le conversazioni intercorse con o tra colleghi senza aver prima chiesto il loro consenso.

Limitare le informazioni raccolte a quanto necessario alla cura dei pazienti; tenere un registro dei trattamenti; cancellare i dati dei pazienti dopo il periodo massimo di conservazione (20 anni); adottare misure di sicurezza idonee; dare informazioni ai pazienti sul trattamento dei dati. Sono queste gli obblighi principali del medico imposti dal Regolamento Ue sulla privacy 2016/679, spiegati dal Garante della privacy francese (CNIL), che ha diffuso anche un modello di informativa e di registro del trattamento. Vediamo, dunque, le principali cautele per i professionisti sanitari. Le indicazioni del garante francese interpretano il regolamento Ue, direttamente applicabile anche in Italia.

Contributi erogati dalla Regione Toscana con voucher fino a 3mila euro per i professionisti over 40 validi per la partecipazione al percorso di formazione manageriale per Data Protection Officer, la nuova figura introdotta dal Regolamento UE 2016/79 obbligatoria per tutte le p.a. ed altre migliaia di imprese private. Corso al CNR di Pisa con attestato di competenza per i partecipanti che superano l'esame finale. Scadenza del Bando il 31 luglio

Stretta della Cassazione sull'invio di newsletter pubblicitarie via internet. In particolare, la Suprema corte, sentenza n. 17278 del 2 luglio 2018, ha affrontato la pratica sempre più diffusa da parte dei siti web di condizionare l'invio di notizie, di solito gratuite, alla prestazione di un generico consenso a ricevere “informazioni promozionali”. Ebbene per i giudici di legittimità, che hanno accolto il ricorso del Garante, un simile modo di procedere viola la privacy del consumatore che non è in grado di sapere con chiarezza e in anticipo a cosa sta acconsentendo.

Circa due terzi degli internauti italiani non si fidano della gestione dei loro dati personali da parte dei social network e dei motori di ricerca, eppure la metà tende a non leggere le informazioni fornite sulla privacy. I dati, che arrivano ad alcuni mesi di distanza dallo scandalo Facebook-Cambridge Analytica, emergono da un rapporto di Agi-Censis presentato stamani alla Camera in occasione dell'Internet Day.

Accedere all'app della propria telecamera di sicurezza sullo smartphone e ritrovarsi, tutto d'un tratto, ad osservare le immagini di un'abitazione che non è la propria, abitata da ignari sconosciuti immersi nelle proprie occupazioni quotidiane. È quanto accaduto nel Regno Unito a Louisa Lewis, una dipendente della BBC che nei giorni scorsi ha reso nota la faccenda attraverso la propria testata giornalistica.

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