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Accesso civico generalizzato, se ci sono dubbi, chiedere sempre al DPO

Accesso civico generalizzato, se ci sono dubbi, chiedere sempre al DPO

Se ci sono problemi di privacy, bisogna chiedere sempre indicazioni al Dpo (responsabile della protezione dei dati). Lo dice il regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr) e non farlo espone a sanzione amministrativa fino a 10 milioni di euro (articolo 83 Gdpr). Lo ha ricordato anche l'Avvocatura generale dello Stato nel parere del 12/10/2022 concernente le richieste di accesso civico generalizzato rivolte da MonitoraPA: in quel frangente il Dpo è stato evocato a proposito dell'individuazione delle possibili limitazioni all'accesso.

La tutela della privacy è recessiva se l'accesso difensivo è provato dai fascicoli telematici dei contenziosi

La tutela della privacy è recessiva se l'accesso difensivo è provato dai fascicoli telematici dei contenziosi

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Su queste basi il Consiglio di Stato con la sentenza 10277/2022 ha chiarito che quanto al rapporto tra "accesso difensivo" e tutela della riservatezza occorre distinguere tra: riservatezza "semplice" - categoria in cui rientra anche la tutela ai dati finanziari ed economici - in ordine alla quale l'interesse difensivo va tendenzialmente ritenuto prevalente; riservatezza "rafforzata" nell'ambito della quale vanno annoverati i dati "sensibili" e i dati "super-sensibili" rispetto ai quali l'interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo i criteri di necessarietà di indispensabilità e di parità di rango.

Le novità del codice di condotta per i sistemi gestiti da privati in tema di crediti al consumo

Le novità del codice di condotta per i sistemi gestiti da privati in tema di crediti al consumo

Basta un messaggio istantaneo per avvisare che si sta per essere segnalati per non avere pagato le rate di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo. E sui cattivi pagatori scatta l'oblio al massimo dopo 5 anni dalla scadenza del contratto. Mentre ogni due anni bisogna fare il tagliando agli algoritmi usati per dare un voto ai debitori.

Violano la privacy le registrazioni delle riunioni all'insaputa dei partecipanti, ma sono utilizzabili per esigenze di difesa

Violano la privacy le registrazioni delle riunioni all'insaputa dei partecipanti, ma sono utilizzabili per esigenze di difesa

Registrare la riunione in ufficio all'insaputa dei partecipanti viola la privacy, ma, nonostante ciò, qualche volta la registrazione è utilizzabile. È questa la sintesi desumibile da uno sguardo di insieme delle più recenti sentenze, che si occupano di episodi più frequenti che in passato grazie al fatto che è facilissimo registrare una conversazione: basta avere un telefonino cosiddetto intelligente.

Diritto all'oblio: il Garante italiano può ordinare a Google la deindicizzazione globale

Diritto all'oblio: il Garante italiano può ordinare a Google la deindicizzazione globale

Per dare attuazione al "diritto all'oblio", le Autorità italiane - e cioè il Garante per la privacy ed anche i giudici - possono ordinare, in conformità al diritto Ue, al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione globale: il cd. global delisting o global removal. Un repulisti esteso dunque anche ai Paese extra europei, andando a incidere sulle versioni del motore al di fuori dell'Ue. La decisione dovrà essere presa all'esito di un bilanciamento tra il diritto della persona alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, tuttavia - e questo è un altro passaggio decisivo - tale valutazione va fatta "secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano", senza dunque badare alle regole vigenti nei paesi esteri.

Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense

Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense

Lo smartphone sequestrato deve essere restituito al legittimo proprietario dopo che è stata realizzata la copia forense. Una volta che la memoria del telefonino è stata clonata, possono essere svolte ulteriori indagini e viene meno la necessità di mantenere il sequestro probatorio sul cellulare e sulla scheda. Così la sentenza 44010/22 della Cassazione, VI sez. pen.

Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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