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MonitoraPa: le mosse utili in attesa delle decisioni di Tar e Garante Privacy

MonitoraPa: le mosse utili in attesa delle decisioni di Tar e Garante Privacy

Riunione con il Dpo, il responsabile della protezione dei dati, e sessioni di formazione sull'accesso civico generalizzato. Sono alcune delle urgenze da programmare il più sollecitamente possibile all'indomani dell'invio della risposta alla richiesta di accesso civico di MonitoraPA, che ha messo in subbuglio le scuole italiane. A questo punto non bisogna curarsi solo di come andrà a finire la vicenda (contenziosi al Tar, reclami al Garante della privacy, ecc.). Anzi, è prioritario prendere la palla al balzo in maniera costruttiva e vedere se c'è, come prevedibile, da dare una sistemata all'organizzazione del singolo istituto.

L'intestatario del profilo social che non denuncia il furto di identità non può attribuire ad ignoti i post diffamatori

L'intestatario del profilo social che non denuncia il furto di identità non può attribuire ad ignoti i post diffamatori

La Cassazione ribadisce che in caso non sia stato denunciato alcun furto d'identità digitale alla polizia postale la persona cui appartiene il profilo sui social è indiziato di avere la paternità dei post che vi appaiono. Compresi quelli di contenuto diffamatorio.

La disinstallazione del rilevatore delle presenze dei lavoratori tramite impronte digitali prima che arrivi il Nucleo Speciale Privacy non evita la sanzione

La disinstallazione del rilevatore delle presenze dei lavoratori tramite impronte digitali prima che arrivi il Nucleo Speciale Privacy non evita la sanzione

L'imprenditore che installa un dispositivo biometrico per la rilevazione della presenza in servizio dei lavoratori deve prestare particolare attenzione ai rischi privacy. Nel dubbio sulla regolarità della cattura delle impronte digitali meglio sostituire il dispositivo con metodi più tradizionali.Lo ha evidenziato il garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 301 del 15 settembre 2022.

Basta la sigla '104' per violare la privacy del lavoratore fruitore di permessi per persone disabili

Basta la sigla '104' per violare la privacy del lavoratore fruitore di permessi per persone disabili

Attenzione a numeri e sigle. Se solo richiamano aspetti sanitari, sono di per se stessi dati sanitari. Anche se non abbinati a una determinata persona. Lo ha imparato a proprie spese un liceo scientifico, colpevole di avere pubblicato sul sito internet un elenco del personale fruitore di permessi previsti dalla legge 104/1992 (legge-quadro per l'assistenza delle persone handicappate). Mera indicazione della cifra «104», errore umano della diffusione e natura riservata della pagina del sito non sono valse a evitare l'ingiunzione del Garante della privacy di pagamento di 4 mila euro (provvedimento n. 290 del 1° settembre 2022).

Consumatori in allerta chiedono maggiore trasparenza sull'utilizzo e sulla protezione dei loro dati personali da parte delle imprese

Consumatori in allerta chiedono maggiore trasparenza sull'utilizzo e sulla protezione dei loro dati personali da parte delle imprese

I consumatori italiani chiedono maggiore trasparenza sull'utilizzo e sulla protezione dei dati personali da parte delle imprese. Inoltre, sempre più utenti sono favorevoli all'uso dell'intelligenza artificiale nel trattamento dei dati ma sono preoccupati per l'uso che le aziende ne fanno nella gestione delle informazioni in loro possesso. Ad attestarlo sono i contenuti del Cisco Consumer Privacy report 2022, l'annuale analisi globale relativa alla percezione e ai comportamenti dei consumatori in materia di privacy, secondo cui gli utenti di tutto il mondo si stanno attivando sempre più per incrementare la protezione dei propri dati.

Decreto trasparenza: le disposizioni transitorie non sono poi così tanto transitorie

Decreto trasparenza: le disposizioni transitorie non sono poi così tanto transitorie

Il D.lgs 104/2022 cd. “Decreto Trasparenza” non smette di stupire; l’articolo 16 “Disposizioni transitorie” non riguarda necessariamente solo un limitato periodo di tempo ma potrebbe estendere lo stato “transitorio” ad un lungo arco di tempo, creando una possibile disparità tra i lavoratori. In questo articolo si vuole approfondire questo aspetto. L’art. 3 del c.d. “decreto trasparenza” o più correttamente D.lgs. 27.06.2022 n. 104, entrato in vigore il 13 agosto scorso, sottolinea come il suo scopo sia quello di comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni ivi previste, sul presupposto che la loro conoscenza consenta al lavoratore di tutelare con più efficacia i propri diritti.

Camera dei Deputati: Artificial intelligence e sostenibilità

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