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Utilizzabili i tabulati chiesti solo dal Pm e non dal giudice

Utilizzabili nei procedimenti penali pendenti al 30 settembre 2021, data di entrata in vigore della "Data retention" i tabulati telefonici, acquisiti su richiesta del solo Pm e non del giudice che procede se l'accertamento riguarda reati di particolare gravità. La Cassazione con sentenza 19890/2022 chiarisce gli effetti dell'introduzione della disciplina transitoria del Dl 132/2021, che è intervenuto sul Codice della privacy. All'attenzione dei giudici di legittimità è la nuova disciplina che detta le regole per l'acquisizione e la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per lo svolgimento di indagini.

Data retention: utilizzabili i tabulati telefonici acquisiti su richiesta del solo Pm e non del giudice

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