Telecamere in condominio, lecite solo a determinate condizioni
Telecamere lecite in condominio, ma soltanto allo scopo di tutelare la sicurezza delle persone e dei beni, con ridotto ambito visivo e con il rispetto degli adempimenti preliminari indicati dall'Autorità garante. Una delle novità più innovative contenute nella legge di riforma del condominio n. 220 del 2012 è stata quella che ha legittimato l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni e che ha specificato il procedimento necessario per adottare tale soluzione. Infatti in precedenza la videosorveglianza in ambito condominiale non aveva una normativa specifica di riferimento e si erano addirittura registrate alcune sentenze di merito che avevano negato la legittimità delle videoriprese.
Tale lacuna normativa era stata segnalata dall'Autorità Garante della privacy, che aveva in più occasioni evidenziato al governo e al parlamento l'assenza di una puntuale disciplina capace di risolvere alcuni problemi applicativi evidenziati nell'esperienza degli ultimi anni. Non era risultato chiaro infatti se, pur applicando i principi generali, l'installazione di sistemi di videosorveglianza potesse essere decisa dai soli condomini o se fosse necessario coinvolgere anche i conduttori del caseggiato.
In ogni caso il problema centrale era sempre stato quello dell'individuazione del numero di voti necessario per la relativa delibera assembleare, non essendo chiaro se per l'installazione di detto impianto occorresse l'unanimità o fosse sufficiente una determinata maggioranza. Secondo una decisione di merito l'assemblea di condominio non avrebbe nemmeno potuto validamente deliberare in materia, in quanto lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e dei beni di proprietà dei condomini non sarebbe rientrato tra le attribuzioni dell'organo assembleare. Un'altra decisione di merito aveva poi sottolineato che il singolo condomino, in mancanza di una normativa ad hoc, non avrebbe avuto alcun potere di installare, per sua sola decisione, delle telecamere idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi di proprietà di altri condomini.
Come detto la legge n. 220/2012 ha infine risolto ogni dubbio sulla possibilità di effettuare riprese video nelle parti comuni del condominio e ha confermato come le deliberazioni concernenti l'installazione di impianti volti a consentire la videosorveglianza possano essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, comma 2, c.c.).
L'assemblea quindi può certamente deliberare di introdurre nuovi impianti volti a garantire i beni (comuni e individuali) ma anche l'incolumità degli stessi condomini o loro familiari. Nel votare la delibera in questione l'assemblea deve comunque operare per il solo raggiungimento delle finalità di tutela delle persone e dei beni comuni e non avere di mira altri obiettivi che, viceversa, renderebbero il trattamento dei dati intrinsecamente illegittimo (si pensi, per esempio, alla concorrente normativa sui c.d. atti emulativi, ovvero su quelle attività poste in essere all'unico o prevalente scopo di arrecare fastidio a terzi). In casi del genere, come anche nel caso in cui l'assemblea decidesse di non porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge e dei quali si dirà a breve, la delibera favorevole all'installazione dell'impianto, anche se approvata con la maggioranza di legge, potrebbe risultare invalida.
L'amministratore di condominio, munito dell'autorizzazione assembleare, è infatti tenuto ad adottare tutte le cautele previste dal provvedimento generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 22 aprile 2010), il quale deve ritenersi tuttora vigente, in quanto non in contrasto con la nuova normativa europea di cui al regolamento n. 679/2016.
L'amministratore deve quindi avere cura di affiggere un cartello informativo in un luogo visibile e aperto al pubblico (si tratta di un facsimile che rappresenta il disegno di una telecamera e che contiene un'informativa semplificata e che si può scaricare dal sito internet della medesima Authority, all'indirizzo www.garanteprivacy.it). Detto avviso deve comunque essere integrato con almeno un'altra informativa maggiormente circostanziata che informi gli interessati circa le finalità delle riprese e l'eventuale conservazione delle immagini, da collocarsi sempre in un luogo di pubblico accesso, per esempio all'ingresso dello stabile.
Nel caso in cui si decida di conservare le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza (scelta che richiede l'implementazione di un'organizzazione specifica da parte dell'amministratore) occorre poi stabilire i tempi minimi di conservazione delle immagini (consentita, in ogni caso, per un massimo di 24 ore) e individuare il personale abilitato a visionare le stesse con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento. In questo caso occorre inoltre anche chiedere all'Autorità Garante la verifica preliminare dell'impianto qualora si ricada in uno dei casi particolari previsti dal predetto provvedimento generale.
Più in generale, occorre ricordare che la videosorveglianza è lecita soltanto se viene rispettato il c.d. principio di proporzionalità, ovvero se l'impiego delle telecamere in relazione agli scopi perseguiti rappresenti l'unica soluzione possibile rispetto ad altri dispositivi di sicurezza (per esempio sistemi di allarme, blindatura o protezione rafforzata di porte e portoni, cancelli automatici ecc.). Il medesimo principio deve essere poi applicato in relazione alle modalità di installazione dell'impianto, alla dislocazione delle singole telecamere, alla disposizione dei relativi angoli visuali, all'utilizzo di zoom, fermo immagine, nonché alla registrazione delle riprese.
L'inosservanza degli adempimenti in questione, oltre all'eventuale invalidità della delibera assembleare, può quindi condurre a responsabilità amministrative e perfino penali in capo all'amministratore condominiale, oltre che esporre i condomini a richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.
Fermo quanto sopra, una volta ottenuta una valida deliberazione assembleare che autorizzi l'installazione dell'impianto, va da sé che per la rilevazione delle immagini non sia più necessario richiedere e ottenere il previo consenso dei condomini dissenzienti, degli inquilini e degli altri soggetti terzi frequentatori dell'edificio condominiale, perché le riprese in questione avranno come obiettivo la tutela della sicurezza delle persone e dei beni comuni, cioè di interessi che la legge, con l'utilizzo delle precauzioni di cui sopra, considera prevalenti rispetto al diritto alla riservatezza dei soggetti eventualmente ripresi.
I singoli condomini possono poi liberamente installare delle telecamere a uso privato nell'ambito della proprietà esclusiva e delle relative pertinenze ma, in questo caso, il raggio visuale dell'impianto deve essere limitato al perimetro delle stesse. In caso contrario, come ribadito dalla Corte di giustizia europea con una sentenza del 2014, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i medesimi adempimenti visti in precedenza (con particolare riferimento all'informativa).
La sentenza in questione ha infatti indirettamente confermato quanto già previsto dal citato provvedimento generale dell'Autorità garante del 2010, chiarendo ulteriormente che le videoriprese del proprietario di casa possono considerarsi di utilizzo esclusivamente personale (e dunque esenti dagli obblighi di legge) soltanto ove l'angolo visuale delle riprese sia limitato agli spazi di pertinenza esclusiva (classico l'esempio dell'area antistante l'ingresso dell'appartamento o del box), con esclusione delle parti comuni (cortili, pianerottoli, scale ecc.) e/o di proprietà esclusiva di altri condomini.
Fonte: Italia Oggi del 20 agosto 2018