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Pugno di ferro contro gli hacker che violano segreti industriali

La pirateria informatica che svela il know-how aziendale diventa un'aggravante del reato di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, punito dall'articolo 623 codice penale: articolo riscritto dal decreto legislativo, approvato definitivamente dal consiglio dei ministri di ieri, che attua la direttiva (Ue) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. L'obiettivo è la tutela dei valori immateriali, intervenendo a tutto campo, sia civile sia penale. Vediamo alcuni passaggi significativi dell'articolato.


IL DIVIETO - Il decreto legislativo amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali. Un punto essenziale di questo ampliamento di tutela è rappresentato dal fatto che si dà rilevanza non solo a illeciti dolosi, ma anche a illeciti colposi. Questo si coglie nella parte in cui si stabilisce che l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza o secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente. L'inciso amplia la sfera dei comportamenti indebiti.

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI - Il decreto batte il tempo alle azioni di tutela contro violazioni dei segreti. Si prevede un termine prescrizionale di 5 anni per l'esercizio dei diritti e delle azioni «derivanti dall'acquisizione, utilizzo e divulgazione abusivi dei segreti commerciali.

TUTELA DAL GIUDIZIO - Il decreto si occupa di preservare i segreti dalla possibile violazione a causa dello svolgimento di una causa, tutelando il know-how nel corso dei procedimenti giudiziari. Si evita il paradosso che i processi, sia cautelari che di merito, relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali, possano diventare l'occasione per carpirli indebitamente. L'articolato prevede che il giudice (ordinario, civile e penale, amministrativo o contabile) possa vietare a chi gioca un ruolo nelle aule dei tribunali di utilizzare o di rivelare i segreti commerciali. Il divieto varrà per le parti e i loro rappresentanti e consulenti, i difensori, il personale amministrativo, i testimoni, i soggetti da lui nominati o delegati e tutti gli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio.

INGIUNZIONI E MISURE CORRETTIVE -  Il decreto affida al giudice il potere di graduare le misure correttive e le sanzioni civili contro gli abusi sui segreti industriali, tenendo conto di alcuni parametri, tra cui il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti, l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; i legittimi interessi dei terzi; l'interesse pubblico generale, le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. Peraltro il giudice ha un ampio spettro di possibilità, tra le quali anche imporre, su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, ricorrendo tutte le condizioni puntualmente esplicitate. Il giudice potrà, peraltro, anche, in alternativa all'applicazione di provvedimenti d'urgenza, autorizzare a continuare ad utilizzare i segreti commerciali, ma solo previa cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.

HACKER -  Il decreto riscrive l'articolo 623 del codice penale, dedicato ora alla punizione della rivelazione di segreti scientifici o commerciali. La mano del legislatore si fa più pesante a carico degli hacker informatici. Questo sulla base del fatto che le condotte illecite verosimilmente sono attuate soprattutto da estranei e non dai dipendenti aziendali, appunto con atti di pirateria informatica.

Fonte: Italia Oggi del 9 maggio 2018 - Articolo a cura di Antonio Ciccia Messina

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