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Cassazione: lo scoop di "Striscia la notizia" violò la privacy del truffatore

Striscia la Notizia” viola la privacy se, nel mandare in onda il filmato nel quale viene incastrato il truffatore, fa “circolare” la sua immagine e i suoi dati personali. Il verdetto della Cassazione (sentenza 10153) che accoglie il ricorso del “truffatore”, arriva dopo la decisione del Garante della Privacy che, pur ammettendo l’interesse del pubblico ad essere informato sul malcostume e riconoscendo il ruolo di denuncia svolto dalla trasmissione di Antonio Ricci, ha censurato lo “scoop”, fatto violando il diritto alla riservatezza dei dati e all’immagine.

A rivolgersi sia al Garante sia ai giudici, vincendo la causa solo in Cassazione, era stato proprio l’autore del raggiro a danno di due sindaci. L’uomo, con la complicità di una giornalista, si era finto intermediario proprio di Striscia, facendo intravedere ai sindaci la possibilità di diffondere, attraverso il Tg, satirico una “denuncia” sulla chiusura di un ospedale di zona. L’aiuto per trattare il caso, che stava molto a cuore ai due primi cittadini, non era però del tutto disinteressato: il prezzo da pagare era di 52 mila euro. I sindaci non si fidano e chiamano le telecamere di Striscia. All’appuntamento per la consegna della ”mazzetta”, sia la giornalista sia l’intermediario ribadiscono l’”offerta” di uno spazio televisivo e il relativo costo. Poi, per rendersi credibili, fanno un pò di gossip su personaggi noti. Ma aperta la “bustarella”, consegnata dai sindaci, il “gatto e la volpe” si rendono conto di avere in mano carta straccia.

Non è però la sola sorpresa e neppure la peggiore, perchè il peggio viene con l’irruzione dei veri giornalisti di Striscia che avevano ripreso e registrato tutto. Passato lo spavento il mediatore si rivolge al Garante per la Privacy e ottiene un provvedimento che le dà ragione. Per l’Authority nè il diritto di cronaca né il fine - di produrre i “documenti” in tribunale anche a tutela dell’onore della trasmissione - giustificano la messa in onda dei filmati e delle registrazioni. Gli autori della truffa erano, infatti, perfetti sconosciuti, quindi la pubblica opinione non aveva interesse a conoscere i loro volti. La storia di malcostume si poteva raccontare comunque esercitando così il diritto di cronaca. Nè si poteva invocare la norma sulla tutela dei dati, in base alla quale il trattamento sarebbe lecito, quando la “raccolta” avviene per far valere o difendere un diritto in tribunale. Non è questo il caso perchè la messa in onda era avvenuta prima della consegna del materiale all’autorità giudiziaria.

La lettura del Garante “convince” la Suprema corte, che accoglie il ricorso dell’agente tuttofare e bacchetta i giudici di merito. Per la Corte territoriale, infatti, il servizio rientrava nel diritto di cronaca "per l’esclusivo perseguimento delle finalità giornalistiche e l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico". Questo senza fare i conti con quanto affermato dal Garante che aveva invece accertato la violazione. Per la Cassazione è un parere autorevole.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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