Posta elettronica e dati nella memoria del computer acquisibili con le forme del sequestro probatorio
La posta elettronica e più in generale i dati conservati nella memoria di un computer sono qualificabili come documenti ai sensi dell'articolo 234 del Cppe, pertanto, possono essere acquisibili con le forme del sequestro probatorio, dovendosi escludere, invece, che tale attività acquisitiva soggiaccia alle regole stabilite per la corrispondenza ovvero, a maggior ragione, alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Lo ha detto la Cassazione con la Sentenza n. 28269 del 27 giugno 2019.
Infatti, ha osservato la Cassazione, con specifico riguardo alla attività di intercettazione, va considerato che questa postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni nel momento stesso in cui si realizzano, cosicché il provvedimento di autorizzazione del giudice risulta necessario in quanto finalizzato, in via preventiva e in relazione al quadro accusatorio, alla verifica dell'esistenza di gravi indizi di reato, in una prospettiva di indispensabilità per la prosecuzione delle indagini preliminari.
Invece, nell'acquisizione dei dati dalla memoria del computer il provvedimento di sequestro probatorio interviene per acquisire ex post i dati risultanti da precedenti e già avvenute comunicazioni telematiche, così come conservati nella memoria fisica del computer e come tali cristallizzati e documentati da quei flussi: l'apprensione ha pertanto riguardo al risultato, definito e non più modificabile, delle precedenti comunicazioni informatiche, come tali documentate e fisicamente acquisite, in ragione della finalità probatoria che le stesse conservano rispetto ad attività già completamente esaurite nel momento della apprensione mediante sequestro.
Proprio da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale del riesame aveva a sua volta annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero, nell'ambito di procedimento nel quale si procedeva per il reato di cui all'articolo 353 del Cp,«limitatamente alle e-mail estratte dal server» di una società, sulla base dell'assunto - ritenuto erroneo dal giudice di legittimità - che la relativa apprensione, implicando la captazione di un dinamico flusso informatico di comunicazioni, avrebbe potuto essere eseguita solo nelle forme dell'intercettazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 5 agosto 2019