Nelle risposte alle richieste di accesso l'amministratore di condominio deve rispettare sia il principio di minimizzazione che il Codice Civile
Da un lato la tutela alla riservatezza del dato del singolo condomino che non ha interesse che le notizie che lo riguardino e di cui entra in possesso l'amministratore vengano comunicate a terzi soggetti, dall'altro l'articolo 1129 n. 9 Codice Civile, il quale prevede l’obbligo in capo all’amministratore di «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso». Occorre quindi effettuare un bilanciamento dei singoli interessi contrapposti e, per capire se prevale l’uno o l’altro e poter comprendere se e quali dati possono essere comunicati agli altri condòmini tra quelli riportati nel registro anagrafe, occorre ricercare anche nei provvedimenti specifici adottati dal Garante privacy.