Copia integrale dei dati sotto sequestro, ma solo a tempo
Una bussola per il sequestro di dati informatici. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34265 della sesta sezione penale ha stabilito che in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, la copia-integrale dei dati contenuti costituisce solo una “copia-mezzo”, che permette la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento dell’insieme dei dati oltre il tempo necessario a selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle pertinenti al reato per cui si procede.
Ne deriva che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere questa operazione di selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati sono stati sequestrati a persone estranee al reato, provvedendo, all’esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto.
Il procedimento nel quale è intervenuta la pronuncia è collegato alla più ampia indagine della Procura di Firenze sulla Fondazione Open e sul suo presidente Alberto Bianchi, indagato per i reati di finanziamento illecito dei partiti e traffico d’influenze. Il sequestro era relativo a materiale digitale e cartaceo dei fratelli Aleotti, soci della Menarini srl, società holding del Gruppo farmaceutico Menarini, comunque estranei alle fattispecie di reato oggetto dell’attività investigativa.
La sentenza chiarisce come la copia integrale dei dati contenuti nel supporto (pc, tablet, telefono), «ma non soddisfa affatto l’esigenza indifferibile di porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria». Si tratta quindi di una copia mezzo e non di una copia fine, che il pubblico ministero può trattenere solo per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati utili per le indagini.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 7 dicembre 2020